Su di esso recentemente si è pronunciata la nona sezione civile del Tribunale di Roma, con la sentenza numero 9757/2015, precisando che l'agenzia di viaggi risponde della cancellazione del viaggio anche se l'inadempimento è imputabile alla società di servizi.
Nel caso di specie, ad aver involontariamente rinunciato al sogno di attraversare la linea Transiberiana era una coppia di coniugi: solo due giorni prima della prevista partenza, i due erano stati avvisati per telefono dell'improvvisa cancellazione del viaggio per cause non imputabili al tour operator e si erano trovati costretti a ripiegare su una vacanza alternativa con aggravio di costi.
Per l'agenzia di viaggi scatta dunque il risarcimento: oltre ventimila euro a titolo di danno patrimoniale e quindicimila euro per danno da vacanza rovinata.
Il codice del consumo, infatti, prevede il diritto del cliente, dinanzi all'annullamento di un pacchetto turistico non imputabile a sua colpa, di usufruire di un altro viaggio di qualità almeno equivalente senza supplementi economici o di un viaggio di qualità inferiore ma con la restituzione della differenza di prezzo o di essere rimborsato entro sette giorni dal recesso o dalla cancellazione del viaggio della somma corrisposta.
Dinanzi alla prova che il viaggio è stato annullato solo due giorni prima della partenza e in assenza di alcuna dimostrazione da parte dell'agenzia che il recesso sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili all'organizzatore il risarcimento non può essere quindi negato.