Il primo comma dell'articolo 120 del codice della strada, infatti, stabilisce che "non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma".
Dal punto di vista applicativo, tuttavia, non vi è particolare chiarezza in argomento.
O meglio: non vi era.
Il 3 febbraio 2016, infatti, il Ministero dei trasporti ha pubblicato la circolare numero 2582 (qui sotto allegata), con la quale si è innanzitutto precisato che il compito di entrare nel merito delle cause ostative al rilascio della patente di guida è esclusivamente della prefettura.
Il Ministero dei trasporti, invece, è del tutto estraneo alle vicende inerenti le predette condizioni soggettive, condizioni che, insomma, esulano dalla sua sfera di competenza.
Le funzioni poste in essere dal dicastero, quindi, sono vincolate e meramente materiali, limitandosi a una comunicazione dei dati ricevuti dalle prefetture.
Del resto, non è un caso che se le cause ostative intervengono successivamente al rilascio della patente, è il Prefetto a provvedere direttamente alla revoca del documento.
Da tutto ciò discende che le eventuali questioni di merito che si intenda sollevare dinanzi a un diniego di rilascio della patente di guida non devono essere prospettate che alla competente prefettura e non al Ministero dei trasporti.
Dopo aver fatto cenno anche a questioni di giurisdizione (rinviando, tuttavia, la soluzione delle stesse a ulteriori accertamenti e valutazioni), il Ministero ha indirizzato gli uffici territoriali ad agire nel seguente modo.
L'eventuale ricorso al Tar presentato dagli utenti verso le comunicazioni di diniego al conseguimento della patente deve essere immediatamente trasmesso alle competenti prefetture, con l'invito a relazionarne direttamente all'avvocatura dello Stato.
Gli stessi uffici ministeriali poi devono anche direttamente trasmettere una memoria difensiva all'avvocatura dello Stato, nella quale riportare i fatti all'origine del contenzioso, le argomentazioni di cui alla circolare e ogni altro elemento utile alla difesa.
Ministero dei trasporti testo circolare numero 2582 del 3 febbraio 2016• Foto: 123rf.com