Il d.lgs. 156/2015 e le recenti pronunce della Cassazione individuano la parte pubblica nei procedimenti tributari e nei vari gradi di giudizio

di Lucia Izzo - Chi si trova ad affrontare controversie in materia tributaria rischia di incorrere in difficoltà già dalle prime battute, ossia nella identificazione della parte pubblica alla quale notificare il ricorso: infatti, l'Agenzia delle Entrate ha una morfologia articolata in numerosi uffici, "centrali e periferici", "regionali e provinciali" (a loro volta articolati in strutture di vertice ed uffici dipendenti). 


A rendere più agevole l'individuazione del destinatario del ricorso è intervenuto il D.lgs. n. 156/2015 che è andato a modificare il d.lgs. 546/1992 sul processo tributario: l'art. 10 del decreto del '92 chiarisce che "Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto".  


Il ricorso potrà dunque essere indirizzato agli enti locali impositori, all'agente che ha emesso l'atto impugnato (es. avviso di accertamento o di rettifica), oppure che ha negato quello richiesto (es. riborso o l'agevolazione): in sostanza, la legittimazione passiva spetta all'articolazione periferica dell'Agenzia delle Entrate (o delle Dogane), competente per territorio, sia in primo che in secondo grado, a cui il ricorrente/contribuente dovrà notificare il ricorso introduttivo. 


Sempre secondo la normativa summenzionata, gli uffici nei confronti dei quali è proposto il ricorso potranno avvalersi dell'Avvocatura dello Stato oppure stare in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata, che potrebbe valutare di occuparsi in prima persona della trattazione del contenzioso.  


In materia è intervenuta anche la Corte di legittimità, che, nella sentenza n. 18936/2015 ha precisato che, in base al combinato disposto dagli arti. 10, co. 1, e 23, co l,  del Dlgs n. 546/1992, la qualità di "parte nel processo" debba comunque essere riconosciuta, anche in ipotesi di una eventuale "sostituzione" da parte dell'organo gerarchicamente sovraordinato ai sensi dell'art. 11, co. 2,  Dlgs n. 546/1992, all' "ufficio provinciale periferico" della Agenzia fiscale "che ha emanato" l'avviso di rettifica o di accertamento eal quale il ricorso introduttivo è stato notificato dal contribuente.  


Ciò significa che l'ufficio provinciale che ha emanato l'avviso di rettifica o di accertamento opposto, considerato parte processuale ex lege del processo tributario, stante la decorrenza dei termini per l'impugnazione in Cassazione, è legittimato a ricevere la notifica della sentenza di merito (infatti, nel caso esaminato dalla Cassazione il ricorso dell'Agenzia è stato ritenuto tardivo in quando ha omesso di considerare l'avvenuta otifica della sentenza presso la direzione provinciale). 


Anche per il giudizio in appello, la Cassazione ha precisato che l'ufficio locale dell'Agenzia che ha emanato l'atto impugnato è legittimato ad essere parte del giudizio di merito, senza necessita di una procura da parte dell'ufficio superiore, essendo la procura necessaria solo quando non vi sia legittimazione processuale diretta (sentenza 10736/2014). 


Va evidenziato che la disciplina del d.lgs. 546, tuttavia, si applica solo al processo tributario di merito e non in sede di legittimità, dove è stabilito che  l'Avvocatura dello Stato difende in via esclusiva le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici autorizzati, come è previsto per le agenzia fiscali. 

Mentre l'assistenza dell'Avvocatura è eventuale in sede di merito, diviene indispensabile in Cassazione per la parte processuale, sia ricorrente che resistente, che è l'Agenzia, ente-organo nella sua interezza: pertanto il ricorso in Cassazione andrà notificato a cura di parte soccombente presso la direzione centrale del'Agenzia, che poi si occuperà di informare gli uffici periferici al fine di ottenere la trasmissione degli atti all'Avvocatura dello stato per la difesa in giudizio. 


La regola del necessario patrocinio dell'Avvocatura dello Stato non interviene, invece, per quanto riguarda Equitalia: essendo una s.p.a., l'esattore non rappresenta un'amministrazione dello Stato né un ente autorizzato, quindi dovrà farsi assistere da legali dotati di apposita procura


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