Dott.ssa Floriana Baldino - In materia bancaria sembra che i tribunali delle diverse province italiane si stiano schierando a favore del consumatore.
Recentissima, in merito, l'ordinanza del tribunale di Roma in commento (qui sotto allegata) che condanna, o meglio "inibisce" , la Banca Nazionale del Lavoro a dar corso a qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi passivi sui c/c, il c.d. anatocismo bancario.
La peculiarità di questa ordinanza sta nel fatto che alla banca, oltre alla condanna alle spese di lite, è stato ordinato di comunicare il dispositivo dell'ordinanza sia sul sito della propria Homepage, sia di darne comunicazione a tutti i correntisti, allegando sempre copia del dispositivo, nonché di pubblicare il testo a caratteri doppi rispetto ai normali, sui quotidiani di larghissima diffusione, ovvero "Il Corriere della Sera" "La Repubblica" e " Il Sole 24 Ore".
Dell'anatocismo e dei suoi effetti ci eravamo già occupati nell'articolo "Anatocismo bancario: la giurisprudenza conferma l'illegittimità", facendo notare come lo stesso rappresenti un moltiplicatore del debito perché ad ogni scadenza di pagamento, verranno sommati anche gli interessi passivi che già sono stati pagati a scadenza e che faranno parte integrante del capitale nel nuovo trimestre o a seconda dei casi (seppur più raro) nel nuovo semestre, e su questi si pagheranno nuovamente interessi passivi.
L'anatocismo è una pratica vietata dalla legge, espresso divieto si ritrova nel codice civile all'art. 1283, ma che da sempre è abitualmente posta in essere dalle banche.
La questione dell'anatocismo bancario sembrava conclusa nel 2000, quando è intervenuta la legge 342/99 e la delibera CICR del 09/02/00.
Per molti tribunali da quel momento la capitalizzazione era lecita a patto che ci fosse reciprocità nell'applicazione temporale dei tassi passivi e attivi.
Per altri tribunali il divario tra l'interesse attivo e l'interesse passivo, qualificano la suddetta reciprocità come apparente e pertanto correttamente ritenevano che le banche dovessero rendere gli interessi anatocistici addebitati.
Nel 2009 invece il Trib. di Mondovì con sentenza del 10 febbraio confermava che la delibera CICR era nulla in quanto norma sub-delegata della legge 342/99, dichiarata parzialmente incostituzionale per eccesso di delega, pertanto dichiarava illegittimo l'anatocismo già dal 2009.
La svolta arriva in seguito alla legge di stabilità del 2014. Tutte le banche a far data dall'01/01/2014 non possono più effettuare alcuna capitalizzazione degli interessi passivi, anche se, come ho già specificato, non avrebbero potuto capitalizzare gli interessi passivi sin da prima, dato che mai nessuna norma del codice civile o TUIR glielo aveva mai consentito.
L'ordinanza del Tribunale di Roma sicuramente sarà di esempio per le banche che continuano imperterrite a disapplicare le normative primarie del nostro ordinamento, segnando un ulteriore punto nel cambiamento epocale della illegittima prassi degli istituti di capitalizzare di interessi passivi in ogni trimestre a svantaggio del correntista e senza mai rispettare le regole di reciprocità (tra gli interessi passivi e attivi che dovrebbero essere calcolati al correntista), secondo giurisprudenza ormai costante nonchè direttive anche del TUB e CICR.
Vedi allegatoEsperta di diritto amministrativo, bancario e gestione della crisi d'impresa (sovraindebitamento). Iscritta anche nell'albo del Ministero della Giustizia nel registro dei gestori della crisi del sovraindebitamento.
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