di Valeria Zeppilli - Se il lavoratore non si presenta a lavoro nel suo turno domenicale per andare a Messa, ma, poi, si reca in azienda nel suo giorno di riposo non è legittimamente sanzionabile con la sospensione dal lavoro e la mancata retribuzione per un giorno.
Manca, infatti, la proporzionalità della sanzione disciplinare.
Più nel dettaglio, secondo quanto espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 3416 del 22 febbraio 2016 (qui sotto allegata), tale proporzionalità è configurata dalla legge con disposizioni che possono essere ascritte alla tipologia delle clausole generali ed è di limitato contenuto. Essa, insomma, è delineata con un modulo generico che sono poi i giudici, in qualità di interpreti, a dover giustificare. A tal fine è fondamentale valutare sia fattori esterni riconducibili alla coscienza sociale che principi che è la disposizione stessa a richiamare.
Proprio tale valutazione non può, per la Cassazione, che portare alla soluzione che le predette sanzioni disciplinari sono sproporzionate rispetto a un atteggiamento che, seppur rappresenta incontestabilmente un inadempimento, nel suo complesso è stato collaborativo. Il lavoratore, infatti, ha compensato in qualche modo la sua mancanza offrendo la presenza al lavoro nel giorno di riposo.
Ciò senza dimenticare che comunque l'azienda aveva ingenerato nel dipendente, con il suo comportamento pregresso, un ragionevole affidamento circa il mantenimento di un atteggiamento tollerante riguardo alla mancata prestazione del lavoro domenicale.
E senza dimenticare, peraltro, che il contesto in cui si è collocata l'infrazione era caratterizzato da un'iniziativa sindacale in corso con richiesta di non assegnazione ai turni domenicali per motivi religiosi e rispetto del diritto di culto.
Corte di cassazione testo sentenza numero 3416/2016