L'amministrazione è tenuta a manutenzione, gestione e pulizia delle strade anche se affidate a ditte esterne con appalto

di Lucia Izzo - Va addebitata al Comune la responsabilità del danno provocato da cosa in custodia, poichè l'ente non può liberarsi invocando l'appalto con cui ha affidato la pulizia delle strade a terzi, facendo così ricadere la colpa sulla società incaricata.


Lo ha disposto la dodicesima sezione civile del Tribunale di Roma in una recente sentenza (n. 743/2014). 


La precisazione arriva a seguito del ricorso di una donna, vittima di un incidente mentre procedeva a piedi su un marciapiede: la domanda della ricorrente, tuttavia, viene rigettata per mancata corrispondenza tra le varie testimonianze assunte, posto che l'incidente è avvenuto, tra l'altro, in condizioni di visibilità ottimale (quindi evitabile) come confermato dalla stessa vittima. 


Tuttavia, se l'esito della vicenda fosse stato diverso e si fosse riscontrata una responsabilità non imputabile alla donna, questa sarebbe gravata indubbiamente dal Comune.  


Per i giudici capitolini, "la responsabilità del Comune quale proprietario del demanio stradale per danni a terzi non viene a cessare per avere l'ente affidato la pulizia a terzi, costituendo l'appalto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione di un proprio obbligo istituzionale a norma dell'art. 14 C.d.S.". 


Come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'ente non avrebbe potuto liberarsi facendo ricadere la colpa sulla società incaricata, attraverso un appalto, del servizio di pulizia: in una simile circostanza, infatti, l'obbligo di vigilare e custodire i beni del demanio stradale permane in capo all'ente pubblico proprietario.

Vedi anche:
- Insidie stradali - guida legale
- Insidie stradali - raccolta di articoli e sentenze

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