Ad esempio, poco tempo fa il destinatario di un decreto ingiuntivo, proprio a causa di tale diniego, ha visto scattare la provvisoria esecutività del decreto stesso. Il motivo? Per il tribunale civile di Verona, secondo quanto emerge da un provvedimento del 19 febbraio 2016, far trascorrere tempo senza dare riscontro al predetto invito integra l'ipotesi di grave pregiudizio nel ritardo prevista dall'articolo 642, comma 2, c.p.c..
Con la conseguenza che, in simili ipotesi, per non rendere definitiva l'esecutività non resta altro che presentare opposizione nel termine di quaranta giorni.
È interessante sottolineare che, nel caso di specie, i giudici hanno avuto l'occasione di precisare che la corretta ragione della provvisoria esecutività del decreto va individuata proprio nel suddetto riferimento normativo (ovvero nel comma 2 dell'articolo 642), in base al quale la concessione è meramente facoltativa.
Essa, invece, non può essere rinvenuta (come pretendeva il creditore) nella previsione di cui al comma 1 dell'articolo 642, in base al quale la concessione della provvisoria esecutività è obbligatoria.
L'obbligatorietà, infatti, scatta solo nel caso in cui il ricorso per decreto ingiuntivo è fondato su prove scritte qualificate, tra le quali non può farsi rientrare l'invito (privo di riscontro) a concludere una convenzione di negoziazione assistita.