Sebbene insultare una persona, che peraltro sta compiendo il suo lavoro, è comunque cosa a dir poco sconveniente, la Cassazione ha recentemente chiarito che in simili ipotesi non può ritenersi configurata un'ipotesi di oltraggio a pubblico ufficiale...e la sanzione per chi si "lascia andare" è mitigata rispetto a quella che si potrebbe temere.
In particolare, ad aver fatto chiarezza sulla questione è stata la sentenza numero 6880/2016, depositata il 22 febbraio (qui sotto allegata).
I giudici di legittimità hanno infatti in tale occasione sancito che, nonostante le incertezze interpretative del passato, l'ausiliario del traffico, quando accerta e contesta violazioni che attengono al divieto di sosta nella aree oggetto di concessione, non deve essere considerato pubblico ufficiale ma incaricato di pubblico servizio.
Egli, infatti, esercita in tali occasioni i compiti attribuitigli dal comma 132 dell'articolo 17 della legge numero 127/1997.
Gli insulti rivolti all'ausiliario potrebbero quindi, semmai, integrare il reato di ingiurie. Dato che però nel caso di specie questo reato non è stato contestato (e che comunque ormai è stato oggetto peraltro di depenalizzazione) l'imputato può tirare un sospiro di sollievo.
Solo parzialmente però: resta la condanna per violenza privata scaturita dall'aver impedito all'ausiliario di allontanarsi agevolmente dall'area di parcheggio dopo aver emesso la multa!
Corte di cassazione testo sentenza numero 6880/2016