Esclusa l'esecuzione se l'obbligazione è stata contratta per scopi inerenti i bisogni della famiglia

di Valeria Zeppilli - Se Equitalia effettua un pignoramento per crediti tributari su un immobile che è costituito in un fondo patrimoniale, tale pignoramento deve ritenersi nullo.

Con la sentenza numero 3600 depositata il 24 febbraio 2016 (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha infatti chiarito che l'articolo 170 del codice civile, che disciplina l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi e l'iscrizione di ipoteca, detta una regola che va applicata anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria. Inclusa l'ipoteca di cui all'articolo 77 del d.p.r. n. 602/1973.

Nel fare ciò, secondo la Corte, tale articolo esclude l'esecuzione solo nel caso in cui questa derivi da debiti insorti per scopi estranei ai bisogni della famiglia e il creditore sia di ciò consapevole.

Di conseguenza è necessario individuare i criteri idonei a identificare i debiti per i quali può procedersi a esecuzione sui beni del fondo facendo riferimento alla relazione esistente tra il fatto che ha generato l'obbligazione e i bisogni della famiglia. Non, invece, nella natura contrattuale o extracontrattuale dell'obbligazione.

Alla luce di tutto ciò i giudici di legittimità hanno quindi chiarito che è ben possibile che anche un debito tributario che sia sorto in ragione dell'esercizio di un'attività imprenditoriale sia volto a soddisfare i bisogni della famiglia.

Il ricorso di Equitalia avverso la sentenza con la quale i giudici del merito avevano sancito l'illegittimità di una procedura esecutiva esperita dall'ente, in quanto in contrasto con l'articolo 170 c.c. proprio per tale ragione, non può pertanto essere accolto.


Corte di cassazione testo sentenza n. 3600/2016
Valeria Zeppilli

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