Applicabile la particolare tenuità del fatto anche contro la volontà della persona offesa

di Marina Crisafi - Se l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento all'ex coniuge da parte dell'obbligato riguarda solo poche mensilità può applicarsi la causa di non punibilità ex art. 131-bis del codice penale. Lo ha stabilito il Tribunale di Genova con la recente sentenza n. 4440/2015 (qui sotto allegata) assolvendo un uomo dal reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, per non aver corrisposto all'ex coniuge la somma disposta dal tribunale dei minorenni per il mantenimento del figlio per alcuni mesi.

Nello specifico, l'uomo veniva condannato per non aver versato alla ex moglie quattro mensilità per un ammontare di 1.400 euro, a causa delle difficoltà economiche dovute alla sua occupazione di marinaio, provvedendo però successivamente all'integrale pagamento.

Per il tribunale ligure, è vero che il delitto in parola (ex artt. 3, 4 l. n. 54/2006 e 12-sexies l. n. 898/1970 in riferimento all'art. 570 c.p.) si perfeziona con il semplice mancato pagamento della somma dovuta, tuttavia la condotta dell'uomo è da ritenersi occasionale e le conseguenze dell'omesso pagamento sono state "notevolmente accresciute ed enfatizzate" dalla ex consorte, oltre al fatto che il denaro è stato successivamente versato dal prevenuto.

Per cui, ritiene il giudice che sussistano tutte le condizioni per l'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p., ossia l'offesa di particolare tenuità ed il comportamento non abituale del reo, prescindendo dalle valutazioni soggettive della persona offesa

. Anzi, "è ben possibile che il nuovo istituto trovi applicazione anche contro la volontà della persona offesa, nel caso in cui il fatto valutato nella sua complessità sia di portata lesiva pressoché nulla e non desti alcun allarme sociale".

E nel caso di specie, la Corte non ha avuto dubbi nel ritenere l'uomo non punibile, consigliandogli infine di effettuare un accredito bancario stabile alla ex al fine di non incorrere in ulteriori denunce da parte della donna, "essendo comunque incontestabile il dovere di contribuire in modo adeguato, preciso e costante al mantenimento del figlio".

Tribunale Genova, sentenza n. 4440/2015

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