Tale obbligo, tuttavia, non può ritenersi sussistente nei confronti del soggetto che abbia acquistato il possesso del veicolo solo successivamente alla data in cui è stata commessa la violazione idonea a comportare la decurtazione dei punti dalla patente di guida.
Come giustamente evidenziato dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 3655/2016, depositata il 24 febbraio 2016 (qui sotto allegata), tale soggetto non può di certo rispondere dell'errore commesso dall'autorità procedente al momento della consultazione dei pubblici registri: l'unica persona alla quale è possibile richiedere i dati del conducente e che può essere sanzionata legittimamente nel caso in cui non provveda all'adempimento dell'obbligo di comunicazione è solo colui che era proprietario al momento in cui è stata commessa la violazione.
Nel caso di specie è stata quindi accolta, proprio per tale ragione, l'opposizione proposta da un cittadino avverso un verbale con il quale gli era stata contestata la violazione dell'articolo 126-bis del codice della strada per non aver provveduto alla comunicazione delle generalità del conducente che era incorso nella violazione di eccesso di velocità, di cui all'articolo 142, comma 8, del codice della strada.
Al momento della violazione, infatti, egli non era proprietario dell'auto.
Corte di cassazione testo sentenza numero 3655/2016