di Marina Crisafi - Chi salta le visite ai figli non ha diritto all'affidamento. Lo ha affermato il Tribunale di Caltanissetta nella recente sentenza depositata il 30 dicembre 2015 (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di una donna che, nel chiedere la separazione, domandava altresì che venisse disposto l'affido condiviso dei figli con regolazione del regime delle visite e previsione di un assegno di mantenimento a favore suo e della prole. Nel corso del giudizio però emergeva che il marito violando i provvedimenti provvisori del tribunale non rispettava il regime delle visite stabilito nei confronti dei figli e ometteva di contribuire economicamente al mantenimento, per cui la donna chiedeva con memoria integrativa che venisse dichiarata la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale del marito.
L'uomo, dal canto suo, sosteneva di non aver potuto adempiere l'obbligo di mantenimento per via della disoccupazione e lamentava che le visite ai figli non erano state regolari a causa dell'atteggiamento ostile della moglie.
Il Tribunale, pronunciando la separazione delle parti, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c., possibile allorquando "il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio"; né tantomeno la limitazione di cui all'art. 333 c.c. che prevede la possibilità di adottare i provvedimenti ritenuti più convenienti, nel caso in cui la condotta del genitore non sia tale da dar luogo a decadenza, ma appaia comunque pregiudizievole al figlio.
Nel caso di specie, infatti, come evidenziato anche dalla relazione della psicologa del consultorio familiare, non c'erano profili problematici nella relazione genitore-figli ma soltanto una "superficialità nei rapporti" che non poteva giustificare l'adozione di uno dei provvedimenti richiesti.
Tuttavia, ad essere accolta dal tribunale nisseno è la richiesta di affidamento esclusivo.
Osservando preliminarmente che il legislatore ha riunito tutte le disposizioni relative ai provvedimenti sull'esercizio della responsabilità genitoriale in un unico "capo applicabile ai procedimenti in materia di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio
e a quelli relativi ai figli nati fuori del matrimonio" al fine di porre definitivamente al centro "l'interesse superiore del minore a mantenere rapporti con entrambi i genitori, in modo tale che le decisioni giudiziali che lo riguardano tengano conto, per quanto possibile, dell'esigenza di salvaguardare tale fondamentale diritto", il tribunale ha affermato che tale regola è derogabile "ove la sua applicazione risulti contraria all'interesse del minore (come sancito dall'articolo 337-quater c.c.)".Orbene, nel caso in esame, il padre aveva non solo violato l'obbligo di mantenimento ma non aveva rispettato il disposto regime di visite, ledendo così "il primario diritto dei figli minori a mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori". Per di più a fronte di "asserite condotte impeditive" da parte della moglie non si era neanche "attivato ricorrendo agli strumenti a tutela dei propri interessi e dei diritti dei figli predisposti dall'ordinamento".
Per queste ragioni, i figli vengono affidati in via esclusiva alla madre, in quanto maggiormente idonea all'esercizio della responsabilità genitoriale (essendo la stessa ad occuparsi, con l'aiuto della propria famiglia di origine, della cura e del mantenimento dei bambini), cui è opportuno attribuire il compito di adottare in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per gli stessi, fermo restando il diritto/dovere del padre di vigilare sulla loro istruzione ed educazione con possibilità di rivolgersi al giudice qualora ritenga vengano assunte decisioni pregiudizievoli nei loro confronti.
Tribunale Caltanissetta, sentenza 30 dicembre 2015