di Valeria Zeppilli - Le funzioni di giudice onorario e quelle di avvocato devono essere tenute ben distinte…e il professionista che le confonde rischia di essere revocato dalle sue funzioni giurisdizionali.
Ma se per caso la valutazione circa questa commistione non è esatta e la revoca non andava disposta, il professionista va invece risarcito del danno subito.
A tal proposito, si pensi ad esempio al fatto che, con la sentenza numero 2499/2016, la sezione prima-quater del Tar del Lazio ha condannato il Ministero della giustizia a risarcire un avvocato del danno morale subito a seguito di un provvedimento di revoca dalle funzioni di G.o.a. poi annullato dal Consiglio di Stato.
Il legale, in effetti, aveva realmente continuato a svolgere la propria attività, addirittura patrocinando una causa inerente l'equa riparazione sebbene presso un altro distretto di corte d'appello.
Per il Consiglio di Stato, però, nel fare ciò egli non aveva utilizzato informazioni delle quali era venuto a conoscenza nello svolgimento del suo ruolo di magistrato né era andato oltre quanto possibile sulla base della normativa di legge.
Insomma: i mille euro di risarcimento, stabiliti in via equitativa, non sono una grande cifra, ma sono di certo idonei a far sì che l'avvocato-giudice onorario abbia giustizia per il torto subito nonostante la sua premura nel tenere separate le due professioni, evitando di utilizzare la sua "conoscenza qualificata".