Sul ricongiungimento familiare delle coppie omosessuali vanno rispettati i principi Cedu di non discriminazione e sul diritto alla vita privata e familiare

di Chiara Pezza - Con la sentenza del 23 febbraio 2016, su ricorso n. 68453 del 2013 (Pajić contro Croazia), la Corte Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ha preso posizione sull'ambito definitorio e di genere del ricongiungimento familiare, accogliendo le argomentazioni di una cittadina bosniaca e condannando la Croazia per violazione degli articoli 8 e 14 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

Il caso riguarda una cittadina della Bosnia, Danka Pajić, che nel 2011 aveva presentato ufficiale richiesta alle autorità preposte per ottenere un permesso di soggiorno in Croazia, da considerare quale ricongiungimento familiare nei confronti della sua partner, residente appunto in Croazia, con cui aveva una relazione da oltre due anni.

Le due donne, come da entrambe attestato e sottoscritto, desideravano smettere di viaggiare e potersi vedere senza dover superare grosse distanze, nonché iniziare un'attività imprenditoriale assieme. La compagna della ricorrente, inoltre, metteva a disposizione la propria abitazione, per destinarla ad uso condiviso con la sua partner.

L'istanza presentata è stata però respinta sia dal dipartimento di polizia, incaricato in un primo momento dell'esame delle richieste in materia, che, in seconda battuta, dal Tribunale.

Con il ricorso n. 68453 del 2013 la signora Pajić ha sottolineato la violazione degli articoli 8 e 14 della CEDU, in combinato disposto, asserendo una lesione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, integrante inoltre una violazione del divieto di discriminazione.

L'articolo 8 della CEDU, infatti, sancisce che: "ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza (comma 1); non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui (comma 2)".

Per quanto riguarda invece l'articolo 14 CEDU, la disposizione prevede che: "il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione".

La Corte di Strasburgo, nel prendere posizione circa l'operato dello stato croato nella vicenda in questione, non ha mancato anzitutto di sottolineare la necessità di questo combinato disposto, rimarcando il ruolo svolto dall'articolo 14 della Convenzione.

Come affermato precedentemente nella giurisprudenza della stessa Corte, infatti, la disposizione ex art. 14 CEDU non può analizzarsi separatamente, in quanto non dotata di esistenza autonoma ("no independent existence"): produce effetti, pertanto, solamente in relazione ad ulteriori diritti e libertà, salvaguardate da altre disposizioni, con le quali deve essere messa in rapporto ai fini della sua efficacia (come peraltro correttamente effettuato dalla ricorrente).

Il tema del ricongiungimento familiare, e più in generale dei diritti da riconoscere alle coppie dello stesso sesso, di grandissima attualità anche nel panorama legislativo italiano contemporaneo, postula peraltro la necessità di qualificare il concetto attuale di "famiglia", permettendo così alla Corte di esprimersi in relazione ad una problematica molto discussa anche nell'opinione pubblica internazionale.

Attraverso un excursus delle pronunce succedutesi nel corso degli anni in seno alla stessa Corte, dunque, i giudici sottolineano come debba intendersi l'articolo 8 CEDU, che garantisce il diritto alla vita privata e alla vita familiare.

I due concetti, in un primo momento, venivano letti separatamente, considerando lo svolgimento - e la conseguente tutela - della vita "familiare" possibili solo in capo alle coppie eterosessuali, mentre le relazioni fra persone dello stesso sesso erano invece tutelate attraverso le garanzie approntate dall'articolo 8 alla vita "privata".

Secondo quanto emerge invece dalle risultanze della ricostruzione della Corte, una simile distinzione non ha più ragion d'essere nella società attuale, in cui numerosi ordinamenti nazionali hanno approntato strumenti effettivi di protezione, tutela, parificazione e riconoscimento dei diritti anche alle coppie omosessuali. Le relazioni fra partner dello stesso sesso, pertanto, ben possono integrare, e anzi devono essere considerate integranti, la nozione di vita familiare, laddove avvengano con modalità di durata e affectio reciproca tali da costituire una unione de facto. Il valore di queste unioni, pertanto, deve essere riconosciuto prescindendo dal sesso dei partner.

Stabilito questo, la Corte analizza la questione muovendo dall'esegesi del dettato normativo nazionale croato, fondamento che ha portato le autorità preposte a negare il ricongiungimento alla ricorrente.

Come riportato dalla Corte, nel sistema croato una relazione fuori dal matrimonio è definita quale unione tra un uomo ed una donna, non sposati, di durata almeno triennale o dalla quale sia nato un figlio.

Per quanto concerne le unioni fra partner dello stesso sesso, sono tali quelle in cui il rapporto intercorre fra due persone dello stesso sesso, non sposate, o unite da una relazione extraconiugale, o un altro tipo di unione fra partner omosessuali, che sia in corso da almeno tre anni e sia basata sui principi di uguaglianza, rispetto reciproco ed assistenza, nonché su un legame emozionale-emotivo fra le due persone coinvolte. In quest'ultimo caso non viene fatto, tuttavia, alcun riferimento alla possibilità di ottenere un permesso di soggiorno volto ad una riunificazione familiare.

Sotto questo profilo, la Corte è chiara nello stabilire che la regolamentazione croata abbia volontariamente operato un discrimine evidente fra i diritti riconosciuti alle coppie non sposate eterosessuali e le coppie non sposate omosessuali.

La possibilità di ottenere un permesso di soggiorno, legato naturalmente alla necessità di ricongiungersi con il proprio compagno o la propria compagna, viene infatti riconosciuta unicamente alle coppie di sesso diverso, senza alcuna argomentazione a sostegno o giustificazione di natura legale volta a chiarire le ragioni del distinguo fra i due casi (coppie eterosessuali e coppie omosessuali).

Di conseguenza, pertanto, attraverso questa tacita esclusione, la legislazione croata avrebbe introdotto - secondo quanto esplicitato nel corpus della sentenza - una sostanziale diversità di trattamento, basata sull'identità di genere e sulla natura omosessuale della coppia richiedente il permesso per ricongiungimento familiare ("difference in treatment based on the sexual orientation of the persons concerned").

Circa l'operato delle autorità, la Corte EDU evidenzia peraltro come le stesse non abbiano condotto alcuna verifica fattuale circa le circostanze di fatto della relazione della ricorrente con la sua compagna croata, in quanto la base legale del diniego è stata fondata unicamente sul dato legislativo, prescindendo da qualsivoglia valutazione sulle modalità effettive della relazione sentimentale. Relazione che peraltro, nelle more della richiesta della signora Pajić, aveva di gran lunga superato i tre anni richiesti per ottenere il riconsocimento di unione fra partner dello stesso sesso.

Su un aspetto rilevante, tuttavia, la Corte è molto esplicita, e lo sottolinea nella parte finale della sentenza.

Il riconoscimento della violazione dei due articoli della Convenzione, statuito dalla decisione in analisi, non implica valutazioni di fatto sulla possibilità, o meno, che alla ricorrente spettasse effettivamente il ricongiungimento.

Il caso concreto, in realtà - seppur vagliato dai giudici di Strasburgo - non assurge a criterio decisionale in favore della ricorrente: secondo la sentenza, infatti, la violazione dei due articoli in combinato disposto discende dall'analisi della sussistenza di una discriminazione, legata e dovuta alla scelta delle autorità locali di considerare "legalmente impossibile" il riconoscimento del ricongiungimento familiare per una coppia di partner dello stesso sesso ("it concerns the question whether the applicants were discriminated against on account of the fact that the domestic authorities considered that such a possibility was in any case legally impossible").

In altri termini, la Corte non entra nel merito della validità della richiesta del permesso di soggiorno per motivi di ricongiungimento familiare fra partner omosessuali, non esprimendosi né a favore né contro la sua sussistenza.

Ai fini della sentenza, è riscontrabile una violazione del dettato della Convenzione in relazione alla discriminazione nella fase dell'accesso alla richiesta, in quanto l'orientamento sessuale dei partner assurge a criterio discretivo della concessione del permesso stesso: sotto questo profilo, e con tale precisazione, è pertanto rinvenibile la violazione del diritto alla vita privata e familiare e la sussistenza illegittima di una discriminazione di genere, incompatibile con le garanzie riconosciute dalla CEDU.



Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: