Se la registrazione è fatta da soggetto parte della conversazione, essa è liberamente producibile tra i documenti istruttori del processo sia civile che penale

Domanda: "Sono utilizzabili come prove le registrazioni"?

Risposta: "La registrazione di un colloquio tra più soggetti può essere utilizzata come prova sempre e legittimamente quando colui che la effettua è parte del colloquio stesso o, comunque, è legittimato ad assistervi.

Ciò vale tanto nel processo penale quanto nel processo civile.

Del resto, le conversazioni entrano a far parte del patrimonio di conoscenza di coloro che vi assistono in maniera non occulta e che quindi possono disporne liberamente.

A questo proposito, particolarmente degna di nota (tra le numerose pronunce che si orientano in tal senso) è la sentenza numero 18908/2011 della Corte di cassazione penale, nella quale si è affermato che la liceità del registrare una conversazione deriva dal fatto che chi conversa accetta il rischio che quanto egli dice sia documentato mediante registrazione.

Diverso però è il caso in cui la conversazione viene diffusa per scopi differenti rispetto alla tutela di un diritto proprio o altrui.

Il codice della privacy, infatti, all'articolo 13 consente espressamente l'utilizzo delle registrazioni solo quando esse sono volte a far valere o a difendere un diritto in sede giudiziaria, ponendo poi come limitazione la circostanza che l'utilizzo di tali dati sia limitato al perseguimento delle predette finalità e al tempo ad esso strettamente necessario.

La linea di demarcazione rappresentata dalla partecipazione o meno a una conversazione, in ogni caso, deve essere netta. Se, infatti, la registrazione viene fatta da un soggetto estraneo al dialogo si rischia di realizzare una condotta idonea a integrare un'interferenza illecita nell'altrui vita privata, sanzionabile ai sensi dell'articolo 615-bis del codice penale.

Ovviamente a meno che non si tratti di intercettazioni, realizzabili solo da determinati soggetti e solo su autorizzazione del giudice".

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