di Valeria Zeppilli - Il codice delle assicurazioni private prevede in capo al danneggiato che invii alla Compagnia la raccomandata con ricevuta di ritorno l'obbligo di indicare determinate informazioni e di produrre una serie di documenti.
Nonostante ciò, con la sentenza numero 17963/2015, la dodicesima sezione civile del Tribunale di Roma ha precisato che se i dati dei veicoli coinvolti nel sinistro sono precisi e l'evento dannoso è adeguatamente descritto, non è rilevante la mancata indicazione del codice fiscale, del reddito e dello stato di famiglia.
Tale omissione, infatti, non può ritenersi compromissoria della possibilità dell'assicurazione di formulare un'offerta risarcitoria.
Così vanno respinte le obiezioni sollevate dalla Compagnia e dal responsabile del sinistro avverso le richieste di risarcimento da parte della famiglia di un pedone, morto dopo essere stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.
Dinanzi ad elementi più che sufficienti ad accertare la responsabilità e a valutare i fatti che hanno caratterizzato il malaugurato evento, per il giudice capitolino è del tutto inutile per l'assicurazione e per l'automobilista (che peraltro si trovava alla guida in evidente e accertato stato di ebbrezza) difendersi rispetto alle pretese risarcitorie solo per la mancanza, nelle richieste degli attori, dell'esatta indicazione dei predetti dati.
Senza considerare che, oltretutto, nulla vietava ai convenuti di chiedere un supplemento di documentazione, se quella presentata era davvero insufficiente a permettere la formulazione di un'offerta.
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