Il ricongiungimento familiare

Cos'è il ricongiungimento familiare

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Il ricongiungimento familiare può essere definito come il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri. Questo diritto è concesso allo straniero che vive in Italia purché sussistano le condizioni richieste dalla legge.

Il diritto al ricongiungimento familiare

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L'art. 28 del D.Lgs. 286/98 (Testo Unico sull'Immigrazione) riconosce, infatti, il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare agli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno con durata non inferiore ad un anno rilasciato per lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o familiari.

Chi può chiedere il ricongiungimento familiare

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Può richiederlo il cittadino extracomunitario in possesso di:

1) permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

2) permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo o per protezione sussidiaria, per protezione sociale o umanitaria, per studio, per motivi religiosi o familiari.

Per quali familiari si può chiedere

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Il ricongiungimento familiare può essere richiesto per:

  • il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;

  • i figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;

  • i figli maggiorenni a carico che non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita a causa del loro stato di salute che determini un'invalidità totale;

  • i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori maggiori di sessantacinque anni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute.

Chi scrive ritiene precisare che quando il ricongiungimento familiare viene richiesto per i figli è necessario che il legame di parentela genitori - figli sia documentato con certificazione ad hoc rilasciata da competenti Autorità straniere.

Nel caso in cui sussistano dubbi sulla veridicità della documentazione rilasciata è possibile ricorrere all'esame del DNA, la cui certificazione sarà rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche o Consolari.

Requisiti del cittadino extracomunitario

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Vediamo, ora, quali sono i requisiti necessari perché il cittadino extracomunitario possa chiedere il ricongiungimento familiare.

E' necessario che dimostri ex art. 29, comma 3 del Testo Unico sull'Immigrazione di:

  • avere la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti Uffici Comunali;

  • avere una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore del genitore ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

Non è tenuto a dimostrare tali disponibilità il cittadino extracomunitario che ha ottenuto lo status di rifugiato.

Ricongiungimento familiare: reddito

Oltre ai predetti due requisiti, chi vuole ottenere il ricongiungimento familiare (ad eccezione del cittadino extracomunitario rifugiato) deve dimostrare anche il possesso di specifici requisiti reddituali.

In particolare, è indispensabile che il reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non sia inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.

Ricongiungimento familiare: la procedura

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La procedura di ricongiungimento familiare si articola in due fasi:

  • fase davanti allo Sportello Unico per l'Immigrazione, concerne la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla-osta al ricongiungimento;
  • fase presso la Rappresentanza Consolare Italiana, riguarda la verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del visto di ingresso. Vediamole nel dettaglio.

Domanda di ricongiungimento familiare

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Il richiedente deve, prima di tutto, presentare allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente per il luogo della sua dimora domanda di nulla-osta al ricongiungimento familiare.

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 394/1999 (Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione) alla domanda l'interessato deve allegare:

1) copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno;

2) documentazione attestante la disponibilità del reddito di cui all'art. 29, comma 3, del Testo Unico;

3) documentazione attestante la disponibilità di un alloggio, a norma dell'art. 29 comma 3 del Testo Unico. E' necessario produrre l'attestazione dell'Ufficio Comunale circa la sussistenza dei requisiti, ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Asl competente per territorio;

4) documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di famiglia;

5) documentazione attestante l'invalidità totale o i gravi motivi di salute;

6) documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico.

Il nulla-osta al ricongiungimento familiare

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti e acquisito dalla Questura il parere sull'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, rilascia il nulla-osta al ricongiungimento familiare o un provvedimento di diniego.

Il nulla-osta al ricongiungimento familiare deve essere rilasciato entro 180 giorni dalla richiesta (art. 29, comma 8 del Testo Unico, così sostituito dalla legge 94/2009).

Ricongiungimento familiare: quando viene respinta la richiesta

La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se viene accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo al solo scopo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato (art. 29, comma 9, del Testo Unico).

Il rilascio del visto di ingresso

La seconda fase della procedura di ricongiungimento familiare si svolge presso la Rappresentanza Consolare Italiana che verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi per il rilascio del visto di ingresso.

Infatti, lo straniero deve presentare i documenti che provano il rapporto di parentela presso il Consolato Italiano del proprio paese di residenza.

L'Autorità Consolare Italiana provvede all'accertamento della veridicità della documentazione presentata e, in caso di esito positivo, rilascia il visto di ingresso entro trenta giorni dalla richiesta, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello Unico per l'Immigrazione ex art. 6 Regolamento di attuazione del Testo Unico.

Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, lo straniero deve comunicare allo Sportello Unico per l'Immigrazione l'arrivo del familiare ed aspettare la convocazione per ritirare la documentazione necessaria alla richiesta del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, o del permesso di soggiorno CE di lungo periodo.

Ricongiungimento familiare 2022

La disciplina dettata dal Testo Unico sull'Immigrazione appena descritta è valida anche per l'anno in corso, in quanto le norme in materia di ricongiungimento familiare che la prevedono non sono state oggetto di significative modifiche nel corso degli ultimi anni.

Permesso di soggiorno per motivi di famiglia

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Ai sensi dell'art. 30, comma 1, del Testo Unico il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:

1) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare;

2) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;

3) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia.

4) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia.

Diniego ricongiungimento familiare: come fare ricorso

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Contro il diniego del nulla-osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari l'interessato può, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del testo Unico, proporre ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.

Procedimento in relazione al quale la Cassazione, nella recente pronuncia n. 20856/2022 ha ricordato che: "il giudizio, in materia di diritto dello straniero alla unità familiare, investe la lesione di veri e propri diritti soggettivi (Cass. n. 27080/2005; Cass. n. 11862/2004). 8.11 relativo contenzioso - che è azionabile davanti al giudice ordinario (art. 30, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998; art. 8 d.lgs. n. 30 del 2007; art. 3, comma 1, d.l. n. 13 del 2017 convertito dalla legge n. 46 del 2017) - ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla unità familiare il quale in linea con la nozione di diritto all'unità familiare - come delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost. - è da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere rimesso solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica (vedi, per tutte: Cass. SU 27 novembre 2018, n. 30658; Cass.6 novembre 2020, n. 24908). "

Opposizione al diniego del nullaosta

L'opposizione è regolata dall'art. 20, D.Lgs. 150/2011: tali controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c., ove non diversamente disposto.

L'ordinanza che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla-osta.

Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa. (Art. 20, comma 4, d.lgs. 150/2011).

In caso di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, ovvero del familiare ricongiunto, l'art. 5, comma 5, del Testo Unico stabilisce che è necessario tenere conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio.

In caso di provvedimento di espulsione nei confronti dello straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, l'art. 13, comma 2-bis, del Testo Unico precisa che si devono tenere in considerazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

Valutazione discrezionale anche allo straniero con legami familiari nel territorio

Punto quest'ultimo oggetto di diverse pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, come ricorda la recentissima ordinanza n. 23.967/2022: "In questo quadro normativo è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 5, comma 5, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo a chi abbia «esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato».

A seguito dell'intervento additivo della Consulta questa Corte (Cass. 781/2019; Cass. 1665/2019; Cass. 11955/2020; Cass. 24908/2020) ha enunciato i seguenti principi «il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine, si applica - con valutazione caso per caso ed in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE - anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Cost.

Tuttavia il giudice del merito è tenuto, onde pervenire all'applicazione della tutela rafforzata di cui al citato art. 13, comma 2 bis, a dare conto di tutti gli elementi qualificanti l'effettività di detti legami (rapporto di coniugio, durata del matrimonio, nascita di figli e loro età, convivenza, dipendenza economica dei figli maggiorenni etc.), oltre che delle difficoltà conseguenti all'espulsione, senza che sia possibile, fuori dalla valorizzazione in concreto di questi elementi, fare riferimento ai criteri suppletivi relativi alla durata del soggiorno, all'integrazione sociale nel territorio nazionale, ovvero ai legami culturali o sociali con il Paese di origine».

In motivazione, si è chiarito che il giudice è tenuto a valutare «la effettiva consistenza di quei legami, che devono essere particolarmente stretti e che possono essere desunti da vari elementi oggettivi, quali l'esistenza di un rapporto di coniugio e la durata del matrimonio, la nascita di figli e la loro età, la convivenza, altri fattori che testimonino l'effettività di una vita familiare, la dipendenza economica dei figli maggiorenni e dei genitori, le difficoltà che il coniuge o i figli rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione», atteso che «il fine da perseguire è quello di interpretare la clausola della coesione familiare, in funzione ostativa dell'espulsione, in modo sistematicamente coerente con il vigente sistema normativo», il quale non esclude l'espellibilità (pur prevedendone l'attuazione con modalità compatibili con le singole situazioni personali) neppure nei casi in cui siano in gioco altri diritti fondamentali della persona di pari, se non superiore, rango (art. 19, comma 2 bis), oltre a riconoscere il diritto all'unità familiare alle condizioni previste dal presente testo unico" (art. 28, comma 1, e cfr. art. 29, comma 3)".

Avv. Luisa Camboni - Studio Legale Avv.Luisa Camboni
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