di Valeria Zeppilli - È possibile applicare la particolare tenuità del fatto anche alla guida in stato di ebbrezza e al rifiuto di sottoporsi ad alcoltest? Questo è senza dubbio uno dei quesiti più controversi nelle aule di giustizia, che ha dato molto da pensare anche ai giudici della Corte suprema.
Almeno sino ad ora.
Le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, infatti, hanno recentemente diffuso le informazioni provvisorie numero 4 e numero 5 del 2016, con le quali hanno tentato di fare chiarezza in argomento.
In particolare, con tali documenti si sono aperte le porte all'applicabilità anche alle due citate fattispecie delittuose della causa di non punibilità contemplata dall'articolo 131-bis del codice penale, di recente introduzione nel nostro ordinamento.
È ovvio, tuttavia, che per rendere utilizzabile tale "beneficio" anche per le ipotesi di guida in stato di ebbrezza e di rifiuto di sottoporsi ad alcoltest è necessario che ricorrano i presupposti previsti dalla predetta norma e che si resti all'interno del perimetro dalla stessa tracciato.
In sostanza, la sanzione detentiva non deve superare nel massimo i cinque anni, l'offensività deve risultare ridotta e la condotta non deve presentarsi come abituale, per tale intendendosi non solo quella con la quale si pone in essere più volte il medesimo reato ma anche quella con la quale si pongono in essere più reati della stessa indole.
Nonostante l'apertura verso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis del codice penale, tuttavia, non è possibile sperare di salvarsi anche dalla sospensione della patente, la cui applicazione è di competenza del prefetto.
Le Sezioni Unite hanno poi chiarito che in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione è preclusa la deducibilità e la rilevabilità d'ufficio della particolare tenuità del fatto ma anche che nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte per fatti commessi prima dell'entrata in vigore dell'articolo 131-bis la questione è invece deducibile e rilevabile d'ufficio.
Infine si è precisato che i giudici di legittimità che riconoscano la sussistenza della causa di punibilità in analisi la devono dichiarare anche d'ufficio, annullando senza rinvio la sentenza impugnata.