I titoli di preferenza di carattere generale precedono il criterio della minore età che ha natura residuale

di Lucia Izzo - Sia alle progressioni di lavoro verticale che all'accesso esterno al pubblico impiego, deve applicarsi la normativa legislativa statale secondo la quale i titoli di preferenza di carattere generale devono essere valutati prima del criterio della minore età, che ha natura residuale.


Lo ha disposto il Consiglio di Stato, quinta sezione, nella sentenza n. 618/2016 (qui sotto allegata) a seguito del ricorso di un candidato che aveva chiesto annullarsi la procedura di progressione verticale e la conseguente graduatoria che, all'esito delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove, gli avevano preferito, a parità di punteggio, un candidato più giovane.


Il ricorrente, padre di un bambino, lamenta l'esclusivo ricorso al criterio dell'età senza tener conto del criterio di preferenza discendente da questa sua situazione di fatto.


Mentre l'amministrazione comunale sostiene che il d.P.R. n. 487 del 1994 non sarebbe direttamente applicabile alla procedura de qua, dovendosi applicare soltanto per l'accesso esterno al pubblico impiego, l'appellante osserva che alla fattispecie dovrebbe applicarsi tale disciplina, dal momento che si è in presenza di un passaggio da un'area all'altra e, inoltre, che l'art. 3 comma 7, l. 127 del 1997 non avrebbe inteso sostituire la regola contenuta nell'art. 5, comma 5, d.P.R. n. 487 del 1994.


I giudici del Consiglio di Stato accolgono le doglianze del candidato richiamando giurisprudenza consolidata secondo cui "l'art. 5, comma 5, del d.P.R. n. 487 del 1994, si deve intendere solo parzialmente abrogato (per incompatibilità sopravvenuta) dall'art. 3, comma 7, L. n. 127 del 1997, modificato dall'art. 2, L. n. 191 del 1998, nella misura in cui introduce un criterio opposto rispetto alla disciplina previgente della prevalenza del candidato di minore e non più di maggiore età".


Infatti, sottolineano i giudici, tale legge non ha abrogato totalmente la precedente disciplina, come chiarito anche dalla Corte Costituzionale nell'ordinanza n. 268 del 2001: il Giudice delle leggi, ha infatti dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, l. n. 127 del 1997, come modificato dall'art. 2, comma 9, l. n. 191 del 1998, censurato, per violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 cost., in quanto sarebbe stato capovolto, senza un'adeguata giustificazione, un criterio "fondamentale nei pubblici concorsi" quale quello della preferenza, a parità di altri titoli, accordata al candidato con la maggiore età.


Pertanto, nei concorsi pubblici, i titoli di preferenza di cui all'art. 5, c. 4, del D.P.R. n. 487 del 1994 (nella specie, figli a carico) devono essere valutati prima del criterio della minore età, ex art. 3, legge n. 127 del 1997.

Quest'ultimo rappresenta un elemento preferenziale nel reclutamento nel pubblico impiego soltanto in via residuale, ossia nei casi di parità dopo la valutazione del merito e dei titoli di preferenza indicati nel citato c. 4 dell'art. 5.

Deve escludersi, quindi, che la normativa statale sia da interpretarsi nel senso fatto proprio dall'amministrazione comunale.



Consiglio di Stato, V sez., sent. 618/2016

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