di Annalisa Sassaro - La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 164 dell'8 gennaio 2016, ha ribadito un orientamento ormai consolidato in tema di Tfr e cessione d'azienda.
La pronuncia della Corte prende origine dal ricorso di 4 lavoratori che hanno proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento I.R. S.r.l. chiedendo l'ammissione al passivo, a titolo di trattamento di fine rapporto, degli importi previsti in via privilegiata ex art. 2751-bis del codice civile dinanzi al Tribunale di Padova. Quest'ultimo ha rigettato l'opposizione.
La parte soccombente dunque è ricorsa in Cassazione sostenendo che, anche laddove sussista l'ipotesi di trasferimento d'azienda (ipotesi, nel caso di specie, contestata), sia stato violato quanto previsto dall'art. 2112 cod. civile.
Il predetto articolo prevede che "in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido [1292], per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento".
I 4 lavoratori quindi sostengono come il giudice di merito abbia escluso la responsabilità solidale del datore di lavoro cedente poi fallito per la quota di Tfr maturata alle dipendenze di quest'ultimo.
Difatti, il Tribunale di Padova ha impropriamente ritenuto che il fallimento non dovesse rispondere dei crediti maturati a titolo di Tfr dai ricorrenti sul presupposto che tale diritto di credito diverrebbe esigibile da parte del lavoratore solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro mentre, nel caso di specie, i lavoratori risultavano dipendenti della A.D.V.S.E. S.r.l., cessionaria della fallita I.R. s.r.l.
La Corte, in risposta, ha rammentato l'orientamento della stessa in base al quale in caso di cessione di azienda, fattispecie richiamata all'art. 2112 c.c., gli obblighi relativi al Tfr si ripartiscono nel seguente modo:
-il datore di lavoro cessionario è obbligato nei confronti del lavoratore, il cui rapporto di lavoro sia con lui proseguito quanto alla quota maturata nel periodo anteriore alla cessione in forza del vincolo di solidarietà e resta l'unico obbligato quanto alla quota maturata nel periodo successivo alla cessione;
-il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente per la quota di trattamento di fine rapporto maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale;
Ne consegue che il lavoratore è legittimato a proporre istanza di fallimento del datore di lavoro che abbia ceduto l'azienda, essendo creditore del medesimo.
Di conseguenza, la Suprema Corte accoglie il ricorso, dal momento che, nel caso di specie, i lavoratori chiedevano l'ammissione al passivo del Fallimento I.R. S.r.l. per il Tfr maturato nel periodo in cui questi erano alle dipendenze della società stessa.
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