di Valeria Zeppilli - Con la sentenza numero 4025/2016, pubblicata ieri dalla sezione lavoro della Corte di Cassazione, i giudici hanno precisato che, se il risarcimento del danno in favore di un lavoratore che abbia subito un infortunio scende al di sotto degli importi stabiliti dalle tabelle di Milano, è necessario che la sua determinazione sia sostenuta dalla precisazione delle modalità con le quali si è tenuto conto delle circostanze in cui si è verificato l'infortunio e che hanno determinato in concreto il pregiudizio risarcito.
Nel caso di specie, poiché il giudice non vi aveva provveduto, l'ammontare del risarcimento, al di sotto dei parametri del tribunale del capoluogo lombardo pur se di circa 65mila euro, va rideterminato.
Benché non sia richiesta una motivazione eccessivamente dettagliata, infatti, è comunque necessario che i criteri seguiti per la determinazione del ristoro (e nel caso di specie la sua decurtazione del 30%) siano comunque indicati dal giudice che provvede alla decisione.
Con la medesima sentenza, peraltro, la Corte di cassazione ha anche chiarito che, poiché il sinistro si era verificato in epoca antecedente il 2000, la rendita Inail non può essere decurtata dal danno differenziale di natura non patrimoniale: essa, infatti, prima dell'avvento del nuovo millennio non comprendeva, come ora, il danno biologico ma si limitava al danno patrimoniale alla capacità lavorativa.