Per il Tar non basta aver cagionato un incidente con lesioni, il provvedimento di revisione della patente va adeguatamente motivato

di Valeria Zeppilli - L'articolo 128 del codice della strada prevede che va disposta la revisione della patente, tra le altre ipotesi, nel caso in cui un conducente, coinvolto in un incidente stradale, abbia determinato lesioni gravi alle persone e gli sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del codice stesso da cui consegue la sospensione della patente di guida.

A tal proposito, però, con la recente sentenza numero 2106/2016, il Tar del Lazio ha precisato che, affinché il meccanismo previsto dalla predetta norma scatti, l'amministrazione competente è tenuta a motivare adeguatamente la decisione di far rifare all'automobilista interessato l'esame necessario per la conduzione dei veicoli.

Certo non può negarsi che, in questo come in tutti gli altri casi, le amministrazioni godano di una certa discrezionalità, ma si tratta di una discrezionalità che comunque necessita che le ragioni che la orientano siano quantomeno estrinsecate.

Così, nel caso di specie, il tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso di un automobilista avverso il provvedimento con il quale egli era stato "condannato" a sostenere nuovamente l'esame di guida per essere stato protagonista di un incidente con lesione: nonostante il ricorrente avesse effettivamente invaso la corsia di marcia opposta, infatti, la Motorizzazione non era stata chiara nel motivare le ragioni a sostegno del provvedimento adottato nei suoi confronti.

Con la conseguenza che l'automobilista conserva la sua idoneità alla guida e il Ministero dei trasporti paga le spese di lite.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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