Il Tar di Bari pronuncia il difetto di giurisdizione ex art. 11 dlgvo n. 104/10

Dott. Antonino Miceli - Con la sentenza del 11 Febbraio 2016 n. 161 il Tribunale Amministrativo Regionale di Bari rigetta il ricorso proposto dal Comune di Modugno avverso il decreto di conferimento della posizione organizzativa a un suo dipendente, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione ex art. 11 dlgvo n. 104/10.

Il Tribunale, invero, dopo l'esame delle documentazioni prodotte dalle parti, quale il decreto di conferimento posizione organizzativa e gli allegati, i ricorsi principale ed incidentale, le memorie difensive ultronee, ritiene non avere la giurisdizione perché le posizioni organizzative sono un atto gestionale del rapporto di lavoro contrattualizzato e quindi rientrano nelle disposizioni dell'art. 63 primo comma del dlgvo n. 165/01.

Tale articolo così prevede al comma 1: "Articolo 63: Controversie relative ai rapporti di lavoro. 1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo".

Anche la giurisprudenza costante sull'argomento citato (Cass. civ. SS.UU. 14 aprile 2010, n. 8836, TAR Bari 1462/2015, TAR Toscana n.1389/2014, Cass. n. 16247/2014, TAR Parma n.104/2010) conferma che il conferimento della posizione organizzativa non è un atto di potere pubblico ma un atto dal valore negoziale che comporta la preposizione a determinati servizi di personale già in servizio con i requisiti previsti per il conferimento della posizione organizzativa (qualifica dirigenziale, esperienza pregressa, alta specializzazione professionale).

Ciò in quanto, scrivono i giudici amministrativi del T.A.R. di Bari, il decreto di conferimento della posizione organizzativa "si pone a valle di un assetto organizzativo degli uffici comunali già definito" e "dal punto di vista sostanziale, si limita ad individuare i responsabili e ad assegnare loro le funzioni proprie di ciascuna posizione organizzativa, che saranno poi esigibili, come prestazioni lavorative, dal Comune nella veste di datore di lavoro".

Per quanto detto, il T.A.R. compensa le spese e dichiara il ricorso presentato dal Comune di Modugno inammissibile per difetto di giurisdizione.


Dott. Antonino Miceli - laureato preso l'università Cattolica del Sacro Cuore - praticante abilitato tel. 348 7030304.

T.A.R di Bari n. 161 del 11 Febbraio 2016
Antonino MiceliAntonino Miceli - articoli
E-mail: dottorantoninomiceli@tiscali.it
Si laurea a 24 anni in giurisprudenza all'Universita' Cattolica del Sacro Cuore. Consegue, nel 2014, il master di secondo livello in professioni legali.
Dal 2015 и altresм agente assicurativo e collabora in un prestigioso studio legale a Trapani

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