Organo in cima al vertice giudiziario nel nostro ordinamento giuridico, le sue origini non si ritrovano nella nostra tradizione romana. La Cassazione infatti è nata in Francia nel 1578 sotto forma di sezione speciale del Consiglio del Re durante il regno di Enrico III di Valois; il modello poi è stato successivamente copiato ed adottato in vari stati con ordinamento civil law. In Italia la Suprema Corte prende forma e denominazione nel 1923.
Mentre nell'ordinamento germanico questo tipo di corte suprema entra prepotentemente nel merito e riesamina tutti gli aspetti sia di fatto che di diritto delle sentenze proposte dai ricorrenti (diventando quindi un altro grado di giudizio a tutti gli effetti), nel nostro Paese la Corte è giudice di legittimità. Non le spetta riesaminare tutti gli aspetti della causa proposta, ma si limita a verificare l'applicazione esatta delle norme di diritto da parte del giudice preposto che ha emesso la sentenza impugnata: non entra nel merito, dunque; qualora nella valutazione ignorando le questioni di fatto rileva un'errata applicazione del diritto annulla la sentenza impugnata e la rinvia al giudice competente dando le guide del diritto che deve adottare.
L'eliminazione degli errori di diritto da impugnare possono essere errori in judicando per vizi di giudizio e per errori in procedendo che riguardano sbagli fatti nella procedura processuale.
Gli articoli di riferimento per le tempistiche sono: l'articolo 325 del codice di procedura civile che stabilisce il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza detto termine breve, in caso di mancata notifica il termine ex articolo 327 comma I sempre del c.p.c. è di un anno e quarantasei giorni dal deposito della sentenza nella segreteria della Commissione Regionale c.d. termine lungo.
Ai sensi dell'ex articolo 369 c.p.c. il ricorso va depositato alla Corte di Cassazione a pena di improcedibilità, tale deposito va fatto nella cancelleria della Suprema Corte del termine di 20 giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto. La parte contro la quale il ricorso è diretto se intende contraddire lo stesso deve proporre ricorso e va notificato al ricorrente entro e non oltre venti giorni dal termine stabilito per il deposito dello stesso ai sensi dell'articolo 370 c.p.c., in mancanza di tale procedura ai sensi dell'articolo 378 c.p.c. la parte resistente senza notificazione non può presentare le memorie scritte ma può partecipare alla discussione orale.
Nella sfera civilistica avverso le sentenze della Commissione Tributaria Regionale si ricorre ai sensi dell'articolo 360 c.p.c. per: motivi inerenti alla giurisdizione, per violazione delle competenze, per falsa applicazione di norme di diritto, per nullità della sentenza/procedimento, per errata/omessa motivazione della controversia.
L'avvocato che si troverà a prestare la sua professionalità deve essere iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti oltre la procura speciale. Pena l'inammissibilità nel proporre e depositare il corso.
Dott. Cristian Montalbano
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