Come precisato dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 4206/2016, depositata il 3 marzo (qui sotto allegata), la legge notarile, all'articolo 147 lettera a), infatti, prevede una fattispecie disciplinare a condotta libera.
Sulla base di essa è punibile ogni comportamento che il notaio ponga in essere tanto nell'ambito della sua vita privata che nell'ambito della vita pubblica e che sia idoneo a compromettere gli interessi che lo stesso è invece chiamato a tutelare.
Di conseguenza, per la Corte, la sospensione dall'esercizio della professione notarile può essere disposta tutte le volte in cui il pubblico ufficiale ponga in essere una violazione dei principi di deontologia che possono derivare dal sentire comune di un determinato momento storico.
Nel caso di specie, la sanzione inflitta al notaio era derivata dall'aver egli omesso il tempestivo versamento di imposte di registro, ipotecarie e catastali per atti ricevuti e saldati, condotta che per i giudici è del tutto idonea a ledere sia la sua dignità, che la sua reputazione, che il decoro e il prestigio della classe notarile in generale.
Il ricorso del pubblico ufficiale va quindi rigettato: la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia a conferma della decisione della Commissione regionale di disciplina del Trentino-Alto Adige non può essere censurata dinanzi alla violazione di obblighi basilari che si riconnettono all'esercizio della professione di notaio.
Dato che, poi, i casi di omesso versamento sono stati circa 170 in un anno, la pronuncia del giudice del merito va confermata anche nella parte in cui ha escluso l'applicazione delle attenuanti generiche.
Corte di cassazione testo sentenza numero 4206/2016