di Valeria Zeppilli - Il 3 marzo è stata pubblicata la sentenza numero 44/2016 della Corte costituzionale (qui sotto allegata), con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di ben due norme, o meglio della medesima prima e dopo la sua riforma. Si tratta, nel dettaglio, dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo numero 54 del 31 dicembre 1992, dichiarato incostituzionale sia nella sua formulazione precedente al decreto legislativo numero 156 del 24 settembre 2015, che in quella successiva.
In particolare, nella prima formulazione la norma era illegittima nella parte in cui prevedeva, per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio, la competenza della commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione hanno la sede i concessionari e non in quella in cui ha sede l'ente locale concedente. Nella nuova formulazione, invece, la norma è illegittima nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del d.lgs. n. 446/1997 la competenza è della commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione hanno sede tali soggetti e non in quella in cui ha sede l'ente locale impositore.
In entrambi i casi, infatti, si assiste per la Corte costituzionale a una violazione del diritto di difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione.
Oltretutto, se la norma restasse così come è stata formulata il contribuente potrebbe decidere di rinunciare al suo diritto di difesa nelle cause di importo minore per evitare che le spese di trasferta pesino di più che l'eventuale beneficio derivante dalla vittoria.
Insomma: pur dinanzi all'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale al legislatore, non ci si può in ogni caso dimenticare del limite della manifesta irragionevolezza della disciplina, che, con riferimento specifico alla competenza, è violato nel caso in cui venga ingiustificatamente compresso il diritto di agire.
Corte costituzionale testo sentenza numero 44/2016