di Marina Crisafi - Niente più avvocati a tempo perso. Potranno rimanere iscritti all'albo soltanto coloro che possiedono i 6 requisiti richiesti dal regolamento sull'esercizio continuativo della professione forense. Il ministro della Giustizia, infatti, a quanto si apprende da ItaliaOggi, insieme al decreto relativo allo svolgimento del nuovo esame di abilitazione ha firmato anche il decreto attuativo dell'art. 21, comma 1, della legge professionale forense (n. 247/2012) che si avvia ora in Gazzetta Ufficiale per la sua entrata in vigore.
I 6 requisiti
Si ricorda che i requisiti che dovranno possedere i professionisti che vogliono continuare ad esercitare il mestiere di avvocato, contemporaneamente e non alternativamente, al fine di dimostrare l'esercizio "effettivo, continuativo, abituale e prevalente" della professione, sono i seguenti:
- essere titolare di una partita Iva attiva o far parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita Iva attiva;
- avere l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica, destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società o associazione di studio con altri colleghi, o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
- aver trattato almeno cinque affari l'anno (sia attività giudiziale che stragiudiziale), anche se l'incarico è stato conferito da altro professionista;
- essere titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'ordine;
- aver assolto gli obblighi di aggiornamento professionale;
- aver stipulato una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione.
Si ricorda che, invece, non costituiscono requisiti essenziali (in quanto espunti dal testo originario durante l'iter di approvazione) e dunque condizioni ostative al permanere nell'albo degli avvocati: l'essere in regola con i pagamenti alla Cassa Forense e al Consiglio dell'Ordine.
Le verifiche e la cancellazione
Saranno gli ordini territoriali a dover effettuare la verifica della presenza di tutti i requisiti, ogni tre anni, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all'albo (fatta eccezione per chi è iscritto da meno di cinque anni).
Laddove il COA accerti la mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione (previo invito all'avvocato a presentare eventuali osservazioni ed eventualmente ad essere ascoltato personalmente) dovrà disporre la cancellazione dall'albo, salvo che l'avvocato dimostri la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.
L'avvocato cancellato avrà, in ogni caso, il diritto di essere nuovamente iscritto all'albo ove provi di aver acquisito i requisiti necessari, ma non prima che siano decorsi 12 mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva.
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