Interpretando analogicamente la disciplina sull'inabilitazione, l'incapace non resta privo di assistenza per un periodo

di Lucia Izzo - Il  giudice che revoca l'interdizione di una persona incapace potrà contestualmente nominare un amministratore di sostegno provvisorio.

In questo modo si evita che l'incapace resti privo di assistenza nel periodo in cui il giudice tutelare dovrà provvedere a designare l'amministratore definitivo.


Lo ha disposto il Tribunale di Roma, sentenza n. 4348/2015, accogliendo il ricorso presentato da un uomo, tutore di un interdetto.

La misura dell'interdizione, spiega il ricorrente, si era resa necessaria in quanto l'assistito, a seguito di un incidente stradale, si era venuto a trovare in stato vegetativo per un lungo periodo.


Le condizioni fisiche dell'incapace, tuttavia, erano lentamente migliorate nel tempo, portando alla richiesta, nonostante la persistenza di una situazione di handicap, della sostituzione con la misura dell'amministrazione di sostegno con affidamento il ruolo al padre dell'interdetto.


I giudici hanno in primis analizzato la relazione medica che evidenziava cambiamenti sostanziali nelle condizioni attuali dell'uomo, il quale poteva rientrare nella categoria di disabilità medio severa, prevalentemente motoria, in assenza di deficit dello stato di coscienza; invitato in aula, l'interdetto veniva ascoltato e risultava in grado di rispondere a semplici domande riguardanti le sue generalità e la convivenza con i genitori.

Per i giudici, nonostante l'incapace sia dotato di una certa autonomia, si trova comunque in uno stato di ridotta capacità che non gli consente di provvedere autonomamente ai propri interessi. 


Dall'analisi delle circostanze, il collegio sceglie di preferire l'amministrazione di sostegno, anche se i presupposti tra questa misura e quella dell'interdizione non appaiono sostanzialmente distanti: il giudice, tuttavia, "non può non essere influenzato dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione".


L'amministrazione di sostegno, dunque, va privilegiata se si tratta di attività minima e semplice, trattandosi anche di una misura che ha costi meno elevati e rispetta maggiormente la dignità dell'individuo.


Nel disporre la revoca dell'interdizione, il Tribunale capitolino decide altresì di nominare un amministratore di sostegno provvisorio, per impedire che l'incapace rimanga privo di tutela nel periodo in cui gli atti vengono trasmessi al giudice tutelare per la nomina della nuova figura.

Si tratta di un'interpretazione analogica della disciplina dell'inabilitazione, così da consentire la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio munito di poteri temporanei di ordinaria e straordinaria amministrazione.


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