Il reato di norma è punibile a querela con la reclusione da 6 mesi a tre anni e la multa da 154 a 516 euro
Domanda: Quali sono le conseguenze di un furto al supermercato?

Il reato di furto

L'art. 624 c.p. disciplina il reato di furto affermando che <chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro>.

Chi viene "beccato" a sottrarre merce dagli scaffali presso un supermercato rischia pertanto una querela o una denuncia, a seguito delle quali si può trovare ad affrontare un procedimento penale per furto.

Procedibilità del reato

Di norma il delitto è punibile a querela della persona offesa: ciò significa che l'azione penale è esercitata discrezionalmente dal proprietario oppure dal responsabile del punto vendita (ovverosia di colui che, secondo la giurisprudenza, ha l'autonomo potere di custodire, gestire, alienare la merce).

A tal proposito va detto che chi viene fermato dai servizi di vigilanza, scortato negli uffici e invitato a mostrare i documenti, non potrà essere certo che a suo carico sia poi scattata la querela promossa dalla parte offesa: pertanto, in questi casi, è consigliabile richiedere un certificato dei carichi pendenti, che consente di conoscere i procedimenti penali in corso a proprio carico e di iniziare, così, ad approntare le proprie difese.

Il reato è invece procedibile d'ufficio se ricorrono una o più circostanze di cui agli articoli 61, numero 7) e 625 c.p., ossia se si cagiona alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità oppure ricorrono altre circostanze aggravanti.

In questi casi l'azione penale viene avviata automaticamente nel momento in cui giunge all'autorità giudiziaria la notizia del crimine.

Ad esempio, scatta la denuncia se il colpevole usa violenza sulle cose o si avvale di un qualsiasi mezzo fraudolento (art. 625, comma 1, n. 2, c.p.). Sul punto, nel caso del furto in un esercizio commerciale che pratichi la vendita "a self service" dagli scaffali, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (sent. n. 40354/2013) hanno affermato che per configurare tale aggravante non basta il mero occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta. Per i giudici si tratta, in questo caso, di un accorgimento banale e inidoneo, che non vulnera in modo apprezzabile le difese apprestate a tutela del bene; invece, ai fini dell'aggravante dell'uso di mezzo fraudolento, è necessaria una condotta, posta in essere nel corso dell'iter criminoso, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza.

Possono essere esempi in tal senso l'utilizzo di borse con doppio fondo, di indumenti per agevolare l'occultamento, di attrezzi per rimuovere o schermare l'antitaccheggio o per rendere comunque seriamente difficoltoso l'accertamento della sottrazione.

Furto tentato

Con la sentenza 52117/2014, le Sezioni Unite hanno risolto un diffuso contrasto giurisprudenziale riguardante la qualificazione giuridica della condotta furtiva consistente nel prelievo di merce dai banchi di un supermercato e nel successivo occultamento della refurtiva all'atto del passaggio davanti al cassiere, quando tutta l'azione delittuosa si è svolta sotto il controllo costante del personale addetto alla vigilanza, intervenuto solo dopo che il soggetto attivo ha superato la barriera delle casse. I giudici hanno ritenuto che in tale circostanza si sia in presenza di un furto tentato e non di furto consumato, come sostenuto dal contrario orientamento: ciò ha portato a inevitabili conseguenze più favorevoli per il reo, stante la diminuzione di pena nei casi di tentativo.

Per la Cassazione, il monitoraggio nella attualità della azione furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione della persona offesa (o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o delle forze dell'ordine presenti in loco), sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, e il conseguente intervento difensivo in continenti, a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, in quanto l'agente non ha conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo.

Particolare tenuità del fatto

Per quanto riguarda la fattispecie del furto in supermercato, inoltre, può trovare applicazione la disciplina prevista dall'art. 131 bis c.p. riguardante la particolare tenuità del fatto: spesso infatti chi si rende responsabile del delitto in esame è incensurato e tenta di rubare merce di modesto valore.

La norma, se ne ricorrono i presupposti, consente di escludere la punibilità se l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale, pertanto furti reiterati esulano dall'applicazione della disposizione.

Ad esempio, con la sentenza numero 44092/2016, la Corte di cassazione ha considerato non punibile il furto al supermercato di due salami, in considerazione "del modesto valore economico della merce sottratta, delle modalità della condotta, di ridotto allarme sociale, della mancata configurabilità di qualsiasi aggravante - e - del grado dell'elemento soggettivo del reato, di non rilevante intensità".

Stato di necessità

Va infine detto che la sola circostanza che il furto al supermercato abbia avuto ad oggetto solo generi alimentari non vale a qualificare l'azione criminosa come dettata dallo stato di necessità e quindi non è di per sé idonea a far ritenere l'ipotesi del furto lieve ai sensi dell'articolo 626 c.p., che ricorre quando il fatto è commesso per provvedere a un grave e urgente bisogno.

Come precisato dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 10094/2018, infatti, l'ipotesi del furto attenuato richiede sempre la prova che il bisogno non potesse essere soddisfatto con mezzi leciti.

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