di Grazia Zaccaria - Con la sentenza della Cassazione, Sesta Sezione, n. 4002/2016 si è aperto un nuovo capitolo per il rito in materia di liquidazione degli onorari di avvocati, in virtù del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte: "Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, come modificato dall'art. 34 D.Lgs. n. 150/2011, ed a seguito dell'abrogazione degli artt. 29 e 30 Legge n. 794/1942, per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente da parte dell'avvocato devono essere trattate con la procedura prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 anche in ipotesi che la domanda riguardi l'an della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l'inammissibilità della domanda.".
La portata innovativa sul rito ex art. 14, D.Lgs. n. 150/2011
Trattasi di un principio di portata innovativa rispetto alla precedente giurisprudenza. Basti pensare che è del 2015 la sentenza della Seconda Sezione della Cassazione, n. 19873, che, nel definire l'ambito applicativo dell'inappellabilità dell'ordinanza che definisce il procedimento speciale in questione, ancora distingue tra controversie riguardanti l'"an" e controversie concernenti il "quantum", stabilendo che l'ordinanza che statuisca anche sull'"an" del compenso esula dalla sfera applicativa dell'art. 14, D.Lgs. n. 150/2011 ed è, pertanto, impugnabile con appello e non con il solo ricorso in cassazione.
Tale pronuncia, portavoce del precedente consolidato orientamento, è stata messa nell'oblio dalla sentenza Cass. n. 4002/2016, in base alla quale il rito introdotto dal Decreto taglia-riti è l'unico procedimento obbligatorio nella materia della liquidazione dei compensi degli avvocati, senza doversi più porsi il problema di verificare se essa riguardi solo l'entità della somma richiesta o anche gli stessi presupposti del diritto al compenso (si pensi, a titolo esemplificativo, all'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. per responsabilità professionale).
Il procedimento monitorio
Tuttavia, restano sempre esclusi dal campo applicativo del rito speciale le controversie concernenti la liquidazione dei compensi per prestazioni di diritto penale, amministrativo e stragiudiziali di diritto civile non collegate ad alcun procedimento giudiziale (riferendosi la L. n. 794/1942 alle sole prestazioni giudiziali civili), nonché tutte quelle cause di valore inferiore a euro 5.000,00,di competenza del Giudice di Pace
(spettando la decisione al Tribunale in composizione collegiale).Per tali controversie l'avvocato dovrà agire con ricorso per decreto ingiuntivo ex artt. 633 ss. c.p.c.:
l'art. 34 D.Lgs. n. 150/2011 ha infatti abrogato gli artt. 29 e 30 L. n. 794/1942 ed ha così modificato l'art. 28: "Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura se non intende seguire la procedura di cui all'art. 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.".
La non operatività della negoziazione assistita
Resta il dato comune ai due ricorsi di cui agli artt. 633 c.p.c. e 14, D.Lgs. n. 150/2011 consistente nella non operatività della negoziazione assistita obbligatoria, prevista in generale per tutte le cause, tra parti private o tra imprenditori, relative al pagamento di somme di denaro, a qualunque titolo richieste, inferiori a euro 50.000,00.
Grazia Zaccaria - gra.zac@libero.it