Una decisione delle Sezioni unite della Cassazione (6877/2002) ha chiarito che non è possibile provare per testimoni la simulazione della quietanza di pagamento
Non è possibile provare per testimoni la simulazione della quietanza di pagamento. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n.6877 del 13/5/2002), chiamate a decidere in merito al rilascio di una "quietanza di comodo" all'acquirente di un autobus. La Corte, nella motivazione, ha preso in esame le precedenti contrastanti pronunce sull'argomento.
Da un lato si era ritenuto ammissibile il mezzo istruttorio della testimonianza perché l'ultimo comma dell'articolo 1414 del c.c. 'prevede come possibile la simulazione anche degli atti unilaterali, la cui prova, essendo diretta a dimostrare l'inesistenza o la nullità della dichiarazione confessoria di avvenuto pagamento, non trova ostacolo, né nell'articolo 2732 del c.c., il quale limita la revoca ai soli casi di errore o di violenza della confessione, che sia stata, però, realmente resa, né nello articolo 2726 dello stesso codice, in quanto l'oggetto della prova non è il pagamento o la remissione di un debito, ma la simulazione assoluta della quietanza, in base a un accordo concluso tra il dichiarante e il destinatario, per un pagamento in realtà non eseguito (sentenza 739/66, 2716/88)'.
Altre pronunce, con diverse motivazioni, hanno invece ritenuto inammissibile la prova testimoniale.
In alcuni casi, come rileva la Corte, si è sostenuto che "l'esistenza del fatto estintivo (pagamento) attestato dalla quietanza può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore o violenza) che l'articolo 2732 c.c. richiede siano provati, perché venga meno l'efficacia della confessione, onde sono irrilevanti il dolo e la simulazione" (sentenza 5955/79, 328/90, 8229/94).
In altri casi 'si è considerata ostativa all'ammissione della prova per testimoni la norma dell'articolo 2726 del c.c., in base al rilievo che questa, avendo esteso al pagamento il divieto, sancito dall'articolo 2722 del codice civile, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, ha escluso che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l'esistenza di un patto, come l'accordo simulatorio, anteriore o contestuale alla quietanza e contrario ad essa, che del pagamento costituisce la prova documentale'.
Questa conclusione sarebbe coerente con quanto disposto dell'articolo 1417 del c.c., secondo cui la prova della simulazione dedotta da una delle parti per l'accertamento del negozio dissimulato lecito, 'incontra gli stessi limiti stabiliti dall'articolo 2722 c.c. per la prova testimoniale, la quale, pertanto, se l'atto simulato è scritto, non è ammissibile contro il contenuto del documento, risolvendosi l'accordo simulatorio in un fatto contrario al suo contenuto (sentenza 7021/97)'.
Le Sezioni Unite hanno giudicato corretto questo secondo orientamento. Ed infatti, afferma la Corte, 'poiché l'oggetto della prova, diversamente da quel che sostiene la ricorrente, è costituito non dal contratto (nella specie: compravendita dell'autobus), ma dall'accordo simulatorio, che è lo strumento attuativo della simulazione (nel caso concreto della quietanza), essendo concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica dell'atto apparente, nei cui confronti si configura come un patto (anteriore o contemporaneo) ad esso aggiunto e contrario, la sua dimostrazione può essere data dalle parti con la produzione in giudizio del documento che lo racchiude e non con deposizioni testimoniali, stante l'espresso divieto sancito dall'articolo 2722 del c.c.'.
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Da un lato si era ritenuto ammissibile il mezzo istruttorio della testimonianza perché l'ultimo comma dell'articolo 1414 del c.c. 'prevede come possibile la simulazione anche degli atti unilaterali, la cui prova, essendo diretta a dimostrare l'inesistenza o la nullità della dichiarazione confessoria di avvenuto pagamento, non trova ostacolo, né nell'articolo 2732 del c.c., il quale limita la revoca ai soli casi di errore o di violenza della confessione, che sia stata, però, realmente resa, né nello articolo 2726 dello stesso codice, in quanto l'oggetto della prova non è il pagamento o la remissione di un debito, ma la simulazione assoluta della quietanza, in base a un accordo concluso tra il dichiarante e il destinatario, per un pagamento in realtà non eseguito (sentenza 739/66, 2716/88)'.
Altre pronunce, con diverse motivazioni, hanno invece ritenuto inammissibile la prova testimoniale.
In alcuni casi, come rileva la Corte, si è sostenuto che "l'esistenza del fatto estintivo (pagamento) attestato dalla quietanza può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore o violenza) che l'articolo 2732 c.c. richiede siano provati, perché venga meno l'efficacia della confessione, onde sono irrilevanti il dolo e la simulazione" (sentenza 5955/79, 328/90, 8229/94).
In altri casi 'si è considerata ostativa all'ammissione della prova per testimoni la norma dell'articolo 2726 del c.c., in base al rilievo che questa, avendo esteso al pagamento il divieto, sancito dall'articolo 2722 del codice civile, di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, ha escluso che con tale mezzo istruttorio possa dimostrarsi l'esistenza di un patto, come l'accordo simulatorio, anteriore o contestuale alla quietanza e contrario ad essa, che del pagamento costituisce la prova documentale'.
Questa conclusione sarebbe coerente con quanto disposto dell'articolo 1417 del c.c., secondo cui la prova della simulazione dedotta da una delle parti per l'accertamento del negozio dissimulato lecito, 'incontra gli stessi limiti stabiliti dall'articolo 2722 c.c. per la prova testimoniale, la quale, pertanto, se l'atto simulato è scritto, non è ammissibile contro il contenuto del documento, risolvendosi l'accordo simulatorio in un fatto contrario al suo contenuto (sentenza 7021/97)'.
Le Sezioni Unite hanno giudicato corretto questo secondo orientamento. Ed infatti, afferma la Corte, 'poiché l'oggetto della prova, diversamente da quel che sostiene la ricorrente, è costituito non dal contratto (nella specie: compravendita dell'autobus), ma dall'accordo simulatorio, che è lo strumento attuativo della simulazione (nel caso concreto della quietanza), essendo concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica dell'atto apparente, nei cui confronti si configura come un patto (anteriore o contemporaneo) ad esso aggiunto e contrario, la sua dimostrazione può essere data dalle parti con la produzione in giudizio del documento che lo racchiude e non con deposizioni testimoniali, stante l'espresso divieto sancito dall'articolo 2722 del c.c.'.
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