Una disamina dell'art. 103 della bozza del nuovo codice sulle garanzie fideiussorie per l'esecuzione dei contratti

di Roberto Paternicò - Con il nuovo art. 103 della bozza del "Nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione", licenziato dal Governo con apposito decreto legislativo, si attua la revisione delle garanzie per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con un riassetto e semplificazione delle sue caratteristiche.

S'intende salvaguardare l'interesse pubblico verso la conclusione dei lavori, nei costi, nei tempi e con le modalità programmate, anche, in caso di eventi imprevisti ed imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante.

Una revisione dei sistemi di garanzia finalizzata a renderli proporzionati ed adeguati alla natura delle prestazioni oggetto del contratto ed al grado di rischio ad esso connesso.

Si prevede che la nuova disciplina delle garanzie debba entrare in vigore contestualmente agli strumenti attuativi , preventivamente, concordati con gli istituti bancari e assicurativi che dovranno assumere i rischi d'impresa.


Nell'allegato, oltre ad un quadro sinottico dell'articolo in esame si affrontano le discusse tematiche sulle "garanzie fideiussorie", alla luce della normativa primaria, secondaria e della giurisprudenza.

Con l'augurio che le imprese bancarie e/o assicurative possano trovare con la Pubblica Amministrazione un chiaro punto d'incontro per le relative necessità al fine di dirimere una volta per tutte la "vexata questio" e consentire la reale semplificazione e snellezza delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici.

Dott.Roberto Paternico'

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Rubrica Diritto ed Economia



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Vedi anche:
Il testo del nuovo codice degli appalti
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