Lucia Izzo - Le prove sono prove e non bastano di certo i pettegolezzi a dimostrare un adulterio.
Per questo le dichiarazioni testimoniali "de relato" non possono considerarsi sufficienti a dimostrare un adulterio.
E' quanto emerge da un'ordinanza della Cassazione (sesta sezione civile, n. 4565/2016 qui sotto allegata) relativa a una richiesta di addebito di separazione giudiziale avanzata dalla moglie nei confronti dell'ex marito.
Nel caso di specie la donna lamentava una depressione a suo dire dovuta alla scoperta della relazione coniugale del suo consorte e al volontario abbandono del tetto coniugale.
Ma nessun addebito della separazione senza prove adeguate.
Le accuse mosse all'ex marito (anche in sede penale) sono risultate prive di riscontri oggettivi e costituivano il frutto di un atteggiamento di frustrazione determinata da una grave forma di depressione, associata a disturbi alimentari e all'abuso di bevande alcoliche.
Quanto al preteso adulterio, non può tenersi conto delle dichiarazioni de relato della madre dell'appellante che aveva a sua volta saputo del tradimento del genero da parte di un'amica a sua volta informata da una terza persona rimasta sconosciuta.
Neppure vi era alcuna prova che l'uomo avesse abbandonato il tetto coniugale atteso che, da alcune lettere inviate dalla donna all'ex, si desumeva la volontà di entrambi i coniugi di vivere separati.
I giudici di merito avevano anche evidenziato che la documentazione sanitaria prodotta dalla ricorrente aveva provato unicamente che la stessa era affetta da numerose patologie, ma non che queste fossero state cagionate dalla condotta del coniuge.
Conclusioni abbracciate anche dalla Corte di Cassazione, sede in cui la donna non muove alcuna effettiva critica alle ragioni della decisione, deducendo soltanto l'errata cognizione da parte della Corte d'Appello del materiale istruttorio acquisito negli atti.
La ricorrente si limita da un lato a dedurre, in via meramente assertiva, che il marito non avrebbe mai smentito il tradimento e che, in sede testimoniale, sarebbe emerso che tutto il paese ne era a conoscenza.
Pur lamentando la mancata ammissione degli innumerevoli capitoli di prova articolati, la donna non ne illustra la decisività e non chiarisce perché dalle circostanze in essi dedotte dovrebbe ricavarsi il convincimento di una condotta del marito tale da aver determinato l'insorgenza delle sue patologie o la prova del tradimento o ancora quella del volontario e ingiustificato abbandono del tetto coniugale da parte dello stesso.
Non rimane che dichiarare il ricorso inammissibile.
Cass., VI sez. civ., ord. 4565/2016• Foto: 123rf.com