Nota di commento alla sentenza del Tar Lazio sez. 1 n. 7785 del 3 giugno 2015

Avv. Francesco Pandolfi - In materia di armi una domanda è ricorrente: cosa fare nel caso in cui la Questura, con argomenti a prima vista pretestuosi, revochi la licenza di porto di fucile per uso sportivo?

Ebbene, l'interessato dovrà verificare se il provvedimento amministrativo sia stato adottato nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., oltreché dei canoni della ragionevolezza e logicità specie con riferimento alla motivazione: nel caso in cui, dopo questa verifica, dovesse emergere la violazione delle norme di settore nell'adozione del provvedimento, presenterà il ricorso in quanto il provvedimento non è fondato.

In una situazione analoga a quella prefigurata un criterio orientativo banale solo in apparenza, ma estremamente calibrato ed efficace, è quello distillato dal Tar Lazio sez. 1 ter con la sentenza n. 7785 del 3 giugno 2015.

Si tratta di un'utile pronuncia con la quale è esaminato e favorevolmente risolto il caso di Tizio il quale, titolare di licenza di porto di fucile per uso sportivo, viene avvisato dell'avvio del procedimento teso all'adozione di provvedimenti inibitori dell'uso di armi: il Questore revoca cioè la licenza di porto di fucile per uso sportivo.

Tizio (assolto in occasione di un procedimento penale e con carichi pendenti relativi a reati non attinenti all'uso delle armi) non condividendo l'assunto amministrativo impugna il provvedimento, rivendicando in prima battuta la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., quindi dell'eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, insufficienza e genericità della motivazione, infine la violazione degli artt. 7 e 8 della legge 241790 con riferimento all'omessa considerazione delle osservazioni da lui presentate.

La tesi difensiva

Gli argomenti difensivi proposti al Tribunale per il sostegno delle ragioni del ricorrente si sviluppano su un tracciato ove il provvedimento amministrativo è segnato da carenza istruttoria, essendo i suoi presupposti smentiti:

1) dalla circostanza dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria nell'ambito di un procedimento per un reato di violazione di sigilli ed abuso edilizio, pendente ed in fase di indagini preliminari;

2) dalle plurime visite mediche presso l'ASL attestanti l'assenza di disturbi psichiatrici (tant'è che poi, ad un dato momento, la licenza viene rilasciata);

3) dal fatto che, nel caso specifico, non sono pendenti due procedimenti penali ma uno, ancora non definito con sentenza, per reati di contraffazione di pubblici sigilli e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (pertanto non in diretta correlazione con l'uso o abuso di armi o indicativi di una personalità incline alla violenza).

La soluzione offerta dai magistrati

L'art. 11 del T.U.L.P.S. prevede che le autorizzazioni di polizia "devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione"; inoltre l'art. 43 stabilisce che "la licenza può essere ricusata a chi non dà affidamento di non abusare delle armi".

Nel caso concreto nulla si dice (nel provvedimento) sul prevedibile abuso di armi da parte del ricorrente.

Il Tar ragiona partendo dal contenuto del provvedimento impugnato e rileva che:

a) Tizio è sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale,

b) dal certificato dei carichi penali pendenti emergono 2 procedimenti per violazione sigilli e falsità ideologica,

c) Tizio non ha completato l'iter di visite mediche richieste dal D.M. Sanità del 28.4.1998, così come comunicato dalla ASL competente.

In buona sostanza, la soluzione del caso risiede in questo: il Collegio deve verificare la sussistenza e/o rilevanza dei suddetti fatti ai fini dell'emissione della revoca della licenza.

L'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria

Si tratta di un punto che non desta alcun problema, in quanto era stata disposta nell'ambito di un procedimento penale relativo a reati edilizi, ma prima dell'adozione del provvedimento essa è stata revocata, per cui tale presupposto non sussiste.

Le visite mediche

Anche questo aspetto della questione è di pronta soluzione: per quanto riguarda l'asserito mancato completamento delle visite mediche necessarie, emerge infatti che in precedenza Tizio si è sottoposto alle visite mediche prescritte, tant'è che poi gli è stata rinnovata la licenza (successivamente revocatagli).

I procedimenti pendenti

Qui risiede il passaggio probabilmente più delicato della vicenda esaminata (con riguardo alla pendenza di due procedimenti penali) ma in ogni caso agevolmente risolvibile.

Leggendo il provvedimento amministrativo il Tar nota un nesso, un "automatismo" tra gli stessi, unitamente agli altri due (inesistenti) presupposti.

Osserva subito però che è un automatismo da escludersi ex lege, essendo al contrario richiesta una valutazione discrezionale in grado di tener conto anche di una prognosi circa il presumibile abuso delle armi (per ovvie ragioni non ricavabile dal reato di violazione di sigilli e falso, legati ad una pratica edilizia, ipotesi tra l'altro poi scongiurate per effetto di un'assoluzione perché il fatto non sussiste).

Il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria

In definitiva, l'assenza degli elementi eretti a presupposto del provvedimento impugnato e la mancanza di un giudizio realmente discrezionale mettono irrimediabilmente in evidenza il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria, oltre che violazione delle disposizioni del T.U.L.P.S.

Cosa fare in casi analoghi?

Chi fosse interessato da un provvedimento amministrativo del genere, dovrà preoccuparsi di verificare se questo è stato adottato nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., oltreché dei canoni della ragionevolezza e logicità specie con riferimento alla motivazione.

Se dovesse notare la violazione delle norme che regolamentano l'adozione del provvedimento, potrà senz'altro presentare il ricorso al Tar competente in quanto, con ogni probabilità, il provvedimento verrà ritenuto fondato e, per conseguenza, il ricorso accolto.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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