di Valeria Zeppilli - Anche se il dipendente non è a casa al momento in cui il medico della Asl si presenta per effettuare la visita fiscale, il datore di lavoro dovrà comunque pensarci bene prima di licenziarlo.
Con la sentenza numero 4695/2016, depositata il 10 marzo (qui sotto allegata), la sezione lavoro della Corte di cassazione ha infatti precisato che il recesso motivato dall'assenza del lavoratore al momento della visita fiscale è illegittimo se manca la prova dell'intenzionalità del sottrarsi all'accertamento.
Anche per la Corte del merito il fatto che il lavoratore non fosse stato trovato nel suo domicilio il giorno della visita e non si fosse nemmeno presentato alla visita ambulatoriale il giorno successivo non è di per sé idoneo a giustificare il recesso. Se però a tale accadimento si aggiungono le quattro precedenti contestazioni, la sanzione espulsiva deve considerarsi proporzionata.
Ma la Cassazione ribalta completamente tale posizione, ricordando che la valutazione della gravità del fatto alla base del recesso deve essere operata tenendo conto degli aspetti concreti relativi alla natura e alla qualità del rapporto, al grado di affidabilità delle mansioni e alla posizione delle parti e, soprattutto, tenendo conto della portata soggettiva del fatto, relativa alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all'intensità degli elementi intenzionale e colposo.
Senza dimenticare che la gravità dell'inadempimento va valutata adeguandosi alla regola della "non scarsa importanza".
La Corte del merito, invece, non ha dato conto del perché la sanzione espulsiva andava considerata proporzionata all'entità dei fatti, non ha chiarito perché il ricorrente, dopo essere risultato assente alla visita fiscale, era tenuto a sottoporsi a nuova visita nel pomeriggio e, soprattutto, non ha spiegato se nella sua condotta fosse ravvisabile l'elemento intenzionale. Specie in considerazione degli equivoci tra domicilio/residenza del lavoratore che hanno connotato l'intera vicenda.
La legittimità del licenziamento, insomma, deve essere rivalutata.
Corte di cassazione testo sentenza numero 4695/2016