di Valeria Zeppilli - L'articolo 120 della legge fallimentare, quando stabilisce che i creditori, alla chiusura del fallimento, riacquistano il libero esercizio delle loro azioni nei confronti del debitore per la parte che non abbiano soddisfatto, fa espressamente salvi gli articoli 142 e seguenti.
Soffermandoci proprio sull'articolo 142 è interessante sottolineare che con la sentenza numero 4844/2016, depositata l'undici marzo (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha ricordato che la modifica introdotta dal correttivo al terzo comma, lettera a) dispone che l'esdebitazione è esclusa per gli obblighi di mantenimento, alimentari e per le obbligazioni in generale derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa.
Per i giudici, in particolare, con la formula adottata dell'"estraneità" si è inteso togliere significato ad ogni tentativo di ricomprendere anche i debiti involontari all'interno dell'esclusione.
Per quanto riguarda i debiti previdenziali, invece, essi devono ritenersi come strettamente collegati all'esercizio dell'impresa, della quale rappresentano una conseguenza necessaria.
Sulla base di tali argomentazioni, quindi, la Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dall'Inps, allineandosi invece con la decisione mediante la quale la Corte di appello di Firenze aveva già affermato che dopo l'intervento del correttivo l'esdebitazione va ritenuta anche per i debiti previdenziali, senza che in alcun modo rilevi l'autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo.
Nessuna rilevanza assume neanche l'interpretazione offerta dall'ente previdenziale, in base alla quale l'esdebitazione non potrebbe trovare applicazione per il recupero della contribuzione obbligatoria, in quanto la stessa ha natura pubblicistica.
Infatti, nel considerare che l'articolo 120 della legge fallimentare fa salvo l'articolo 142 dalla previsione per cui i creditori, con la chiusura del fallimento, riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore, non bisogna dimenticare che tale norma, quando dispone l'esclusione dell'esdebitazione, non menziona il debito previdenziale.
L'Inps, quindi, deve rassegnarsi...e pagare le spese!
Corte di cassazione testo sentenza numero 4844/2016• Foto: 123rf.com