di Valeria Zeppilli - Non importa che il matrimonio sia durato poco: l'ex coniuge affetto da disturbi bipolari che lo rendono inabile al lavoro va sostenuto comunque con la corresponsione dell'assegno divorzile.
Questo è quanto emerge dall'ordinanza numero 4797/2016 depositata dalla sesta sezione civile della Corte di cassazione l'undici marzo (qui sotto allegata), o meglio dalla sentenza della Corte di appello di Napoli alla sua base.
I giudici di legittimità, infatti, hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un marito contro la pronuncia della corte del merito.
Tale pronuncia, invece, aveva confermato l'obbligo posto a carico del ricorrente dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di corrispondere alla ex moglie un assegno divorzile, in ragione del disturbo bipolare a prevalente componente depressiva che affliggeva la donna, rendendole di fatto impossibile lo sviluppo di una qualche carriera lavorativa.
In considerazione della breve durata del rapporto matrimoniale che aveva legato le parti prima del loro allontanamento la Corte di appello si è limitata a diminuire l'importo dell'assegno che in primo grado era stato stabilito in 275 euro mensili, portandolo a 150.
Nulla di più.
E anche i tentativi di ottenere una diversa decisione in sede di legittimità non hanno avuto buon esito: dato che le pretese si limitano a "prospettare la "mera" ingiustizia della decisione ed a pretendere una nuova valutazione nel merito delle circostanze sulle quali essa si fonda", il ricorso va dichiarato inammissibile.
Corte di cassazione testo ordinanza numero 4797/2016• Foto: 123rf.com