Il danno conseguente alla lesione del rapporto parentale per effetto del decesso del prossimo congiunto si distingue nettamente sia dal danno biologico che da quello morale, in quanto non consiste in una lesione dell'integrità psico-fisica della persona, né può ritenersi coincidente con la transeunte sofferenza che naturalmente consegue alla perdita del prossimo congiunto. Pertanto, se è vero che quello in esame è un interesse alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la famiglia, l'accertamento della sua esistenza e, quindi della sua lesione, richiede necessariamente la prova della sussistenza in concreto tra la persona deceduta e quella che invoca il risarcimento dei rapporti di affetto, reciproco affidamento e frequentazione che, secondo il comune sentire, costituiscono il proprium del suddetto rapporto parentale. Qualora manchi la prova di tale rapporto, se ne potrà tuttavia riconoscersi la lesione e, quindi, l'invocato risarcimento solo ai congiunti più prossimi, e cioè al coniuge, ai figli ed ai genitori, in applicazione di massime di esperienza e tenendo conto della particolare intensità degli affetti e dei rapporti esistenti tra determinati congiunti secondo l' id quod plerumque accidit, e sempre che non emergano elementi da cui inferire la sussistenza di contrasti e dissapori tra i medesimi. Nessuna presunzione, invece, potrà in questo caso essere fatta valere da congiunti meno stretti, quali ad esempio i nonni, i quali generalmente non fanno parte del nucleo familiare (inteso in senso stretto) di pertinenza della vittima. Rispetto a questi ultimi, tuttavia, particolare rilievo potrebbe assumere l'eventuale convivenza tra essi e la vittima, essendo del tutto evidente che proprio l'assidua frequentazione costituisce uno dei fattori che rende possibile l'approfondimento ed il rafforzamento dei rapporti tra familiari. Quanto ai criteri di liquidazione di detto danno,vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), tenuto conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza, e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti.
Nella decisione
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