di Temistocle Marasco - Gli effetti della crisi e, in alcuni casi, gli errori dei gestori hanno determinato un incremento delle interruzioni delle forniture di acqua, luce e gas. Risultano, di conseguenza, in aumento, gli allacci abusivi, la rottura dei sigilli o comunque la manomissione dei contatori, tutte mosse che possono costare caro all'utente. Più nello specifico, vediamo come si arriva al distacco della fornitura e qual è il percorso che il gestore deve seguire.
L'Autorità Garante per l'energia elettrica e il gas ha stabilito che, prima di procedere alla suddetta sospensione dell'erogazione [1] il gestore deve sollecitare il cliente in merito ai mancati pagamenti tramite comunicazione scritta a mezzo di raccomandata (la cosiddetta costituzione in mora), nella quale deve essere indicato:
- il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, evidenziando la data dalla quale tale termine è calcolato e se tale data corrisponde a quella di emissione dell'avviso o di invio della raccomandata; il termine non può essere inferiore a 15 giorni solari dall'invio della raccomandata o a 20 giorni solari dalla data di emissione dell'avviso;
- il termine (che non può essere inferiore a 3 giorni lavorativi) decorso il quale, in costanza di mora, si provvederà ad inviare al distributore la richiesta di sospensione della fornitura;
- le modalità con cui il cliente può comunicare l'avvenuto pagamento;
- che il cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 20 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini:
1 - termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
2 - termine massimo (di 10 giorni) tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata;
3 - termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura;
- che il cliente finale ha diritto a un indennizzo di 30 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza dell'impianto, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata.
Pertanto, se si è in ritardo col pagamento della bolletta, si deve ricevere una raccomandata di messa in mora, nella quale viene indicato il tempo limite entro cui pagare (15 giorni dall'invio della raccomandata o 20 giorni dall'emissione dell'avviso). In mancanza del pagamento, trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi, il gestore ha può effettuare la richiesta al distributore della sospensione della fornitura che, per l'energia elettrica, è immediata, grazie ai contatori elettronici, e per il gas si concretizza con l'apposizione dei sigilli sul contatore del cliente.
Rimuovere i sigilli
La rimozione dei sigilli dal contatore, al fine di approvvigionarsi nonostante la sospensione della fornitura dovuta a morosità, è classificata come furto [2], e pertanto punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 a 516 euro [3].
[1] Delibera Autorità Garante per l'energia elettrica e il gas 67/2013/R/COM
[2] Art. 624 cod. pen.
[3] Si veda anche Cass. sent. n. 39809 del 22.04.2014. e Cass. sent. del 19.05.1993; Trib. Genova, sent. del 2.03.2015 e Trib. Genova, sent. del 13.01.2006
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