In forza di tale previsione, il d.lgs. n. 51 del 19 febbraio 1988 ha istituito le figure di Giudice onorario di tribunale (GOT) e Vice procuratore onorario (VPO).
Tali figure di magistrato onorario si affiancano a una terza: quella del Giudice di pace.
Il giudice onorario di tribunale
Al giudice onorario di tribunale sono affidati i processi, civili e penali, di competenza monocratica e non del collegio.
La durata dell'incarico è triennale e può essere prorogata una sola volta per ulteriori tre anni.
Il vice procuratore onorario
Il vice procuratore onorario, invece, può rappresentare il Pubblico Ministero in veste di accusa in determinati procedimenti.
Si tratta, in particolare, di quelli di competenza del tribunale in composizione monocratica e di quelli di competenza del giudice di pace.
Nei casi di competenza del giudice di pace, peraltro, il V.P.O. può anche coordinare le indagini di polizia giudiziaria.
Il vice procuratore onorario, infine, può rappresentare il P.M. nelle cause civili in cui la sua presenza è imposta dalla legge.
I V.P.O. svolgono in udienza le funzioni di Pubblico Ministero per delega nominativa del Procuratore della Repubblica cui sono sottoposti gerarchicamente.
Nomina
Per essere nominati GOT o VPO è necessario aver conseguito una laurea in giurisprudenza ed essere in possesso di specifici requisiti di carattere morale e civile.
Ci si riferisce, ad esempio, al possesso della cittadinanza italiana e al non aver riportato condanne penali.
Il concorso per titoli, necessario per la nomina, è pubblicato ogni tre anni.
Sebbene i requisiti fondamentali per potervi accedere sono solo quelli sopra visti, costituiscono titoli preferenziali per la formazione della graduatoria: l'aver esercitato funzioni giudiziarie, la professione di avvocato o di notaio, la professione di professore di materie giuridiche nelle università o nelle scuole superiori, il ruolo di dirigente delle segreterie, delle cancellerie giudiziarie, delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici economici e l'aver conseguito un diploma biennale di specializzazione legale.
La domanda per partecipare alla procedura di nomina va inviata telematicamente al CSM. La valutazione dei titoli porta alla formazione di una graduatoria alla quale si attinge per il conferimento dell'incarico.
N.B. In base alla riforma della magistratura onoraria, tutti i magistrati onorari, ivi compreso il giudice di pace, verranno inglobati nella nuova (e unica) figura del "giudice onorario di pace", con ampliamento delle competenze, in materia civile e penale, e modifiche sia sotto il profilo dell'accesso che della durata dell'incarico e delle relative indennità. Il ddl di riforma (n. 1738) è stato approvato al Senato il 10 marzo 2016 e, attualmente, è all'esame della Camera.
Per maggiori approfondimenti: leggi: "Giudici di pace: competenze più ampie ed esclusiva sul condominio"
Vedi anche la guida: "Iter e requisiti per diventare giudice di pace"