Nel testo sostituito dall'art. 2 della legge n. 428 del 1985, l'art. 2 del r.d.l. n. 295 del 1939 stabilisce: "Le rate di stipendio o di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel d.l.lgt. 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni. Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Le indennità una volta tanto che tengono luogo di pensione e le indennità di licenziamento si prescrivono con il decorso di 10 anni. La prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata o assegno sorga direttamente da disposizioni di legge o di regolamento, anche se l'amministrazione debba provvedere d'ufficio alla liquidazione e al pagamento. Nel caso invece che il diritto sorga in seguito e per l'effetto di un provvedimento amministrativo di nomina, di promozione e simili o, comunque, dopo una valutazione discrezionale dell'Amministrazione, la prescrizione decorre dal giorno in cui il provvedimento sia portato, a norma delle disposizioni in vigore, a conoscenza dell'interessato". 2. Sulla materia, una consolidata giurisprudenza di questa Sezione (ex multis: sentenze n. 57, 58, 66, 67, 92, 93, 104, 107 e 116 del 2004) ha precisato i seguenti principi, che peraltro sembrano derivare senza difficoltà dalla lettera e dalla ratio della disposizione appena riportata: I) L'art. 2 del r.d.l. n. 295 del 1939, sostituito dall'art. 2 della legge n. 428 del 1985, costituisce una disciplina speciale che prevale su quella generale civilistica: a quest'ultima può farsi pertanto ricorso solo per gli aspetti non disciplinati dalle normativa speciale. Affermare che la prescrizione decennale prevista dall'art. 2946 c.c. ha natura "ordinaria", e quindi tendenzialmente generale, non risulta d'altra parte significativo, poiché lo stesso art. 2946 c.c. fa espressamente "salvi i casi in cui la legge dispone diversamente". II) L'art. 2 del r.d.l. n. 295 del 1939 si articola sull'indicazione del tipo di prestazioni soggette a prescrizione quinquennale (assegno, stipendio o pensione) e del tipo di quelle soggette invece a prescrizione decennale ("le indennità una volta tanto che tengono luogo di pensione" e "le indennità di licenziamento"): per ragioni di chiarezza e di semplificazione amministrativo-contabile della materia, il legislatore ha infatti posto una disciplina speciale unitaria ed organica che prescinde dalla diversa natura delle "pensioni". III) Tra le "pensioni" disciplinate dalla normativa speciale rientrano pertanto anche le pensioni c.d. tabellari, spettanti in relazione ad eventi lesivi dell'integrativa fisica occorsi durante la prestazione del servizio militare di leva, e le pensioni di guerra: se il legislatore avesse inteso invece riservare a queste pensioni un termine di prescrizione decennale anziché quinquennale, le avrebbe infatti menzionate insieme con le "indennità" indicate al terzo comma. IV) D'altra parte, ritenere che le pensioni tabellari e/o le pensioni di guerra siano soggette ad un termine di prescrizione decennale in ragione della loro natura risarcitoria, o più precisamente indennitaria, comporterebbe un'ingiustificata differenziazione anche rispetto al "diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito" (art. 2947 comma 1 c.c.) e al diritto a "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi" (art. 2948 n. 4 c.c.): trattasi infatti di diritti per i quali è pur sempre prevista una prescrizione quinquennale. V) Il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2 del r.d.l. n. 295 del 1939, sostituito dall'art. 2 della legge n. 428 del 1985, si applica non solo ai ratei di pensione ma anche agli emolumenti, in particolare le indennità integrative speciali e le tredicesima mensilità, che degli stessi ratei sono componenti o accessori. VI) Poiché la disposizione speciale del citato art. 2 stabilisce espressamente che "la prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata o assegno sorga direttamente da disposizioni di legge o di regolamento, anche se l'amministrazione debba provvedere d'ufficio alla liquidazione e al pagamento", per il dies a quo del termine di prescrizione non può farsi riferimento ad altre disposizioni: in particolare, non rileva il diverso principio stabilito dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935, che per le pensioni a carico dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale prevede invece che il termine di prescrizione quinquennale si applichi solo alle "rate di pensione non riscosse" e però già liquidate.
(Corte dei Conti, II° sez. giurisdizionale di appello, Sentenza 2 novembre 2004 n° 340)
(Corte dei Conti, II° sez. giurisdizionale di appello, Sentenza 2 novembre 2004 n° 340)
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