Nel caso di specie il legale non aveva potuto partecipare a un giudizio camerale di appello a seguito del rito abbreviato svoltosi in primo grado

di Valeria Zeppilli - Il legittimo impedimento del difensore, nel nostro ordinamento processuale, è quell'istituto che permette a tale soggetto di giustificare, in casi determinati, la propria assenza in udienza.

In materia, la Corte di cassazione si è recentemente pronunciata con la sentenza numero 10157/2016, depositata l'undici marzo (qui sotto allegata), affermando un importante principio: il legittimo impedimento rileva anche per i procedimenti in camera di consiglio.

Nel caso di specie, si trattava di un giudizio camerale di appello ex articolo 599 del codice di procedura penale a seguito del rito abbreviato svoltosi in primo grado. Per i giudici, il legale che non vi aveva potuto partecipare a causa delle avverse condizioni meteorologiche che gli avevano impedito di prendere l'aereo va insomma "giustificato".

L'argomentazione della Corte parte dalla constatazione che l'assenza del difensore ha senza dubbio arrecato un potenziale vulnus al diritto di difesa dell'imputato che rende fondamentale chiedersi se ciò, in applicazione delle norme e dei principi generali, possa ritenersi giustificato.

All'esito di una lunga e articolata riflessione i giudici hanno quindi ritenuto che l'orientamento ermeneutico in base al quale dal combinato disposto degli articoli 127, comma 3, 443, comma 4, e 599 del codice di procedura penale è possibile dare rilevanza al legittimo impedimento del difensore anche nei procedimenti in camera di consiglio è pienamente conforme al dettato degli articoli 24 e 111 della Costituzione ed è imposto da fondamentali ragioni di ordine logico-sistematico non ostacolate da alcun intralcio di ordine testuale.

Del resto, prosegue la Corte, il comma 3 dell'articolo 127, quando afferma che i difensori sono sentiti se compaiono, non fa altro che avvalorare l'interpretazione in base alla quale la partecipazione del difensore all'udienza camerale è facoltativa ma il difensore ha comunque diritto a comparire.

Di conseguenza, se il difensore rappresenta con tempestività un legittimo impedimento a comparire e lo documenta, il giudice, in presenza di tutte le condizioni di legge, deve disporre in tal senso.

In conclusione: il mal tempo ha impedito al difensore di presenziare all'udienza in camera di consiglio? La sentenza va annullata con rinvio.

Corte di cassazione testo sentenza numero 10157/2016
Valeria Zeppilli

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