Necessario indicare tutte le patologie influenti sul rischio anche se non elencate nel generico questionario anamnestico dell'assicurazione

di Lucia Izzo - In tema di contratto di assicurazione la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento negoziale quando la dichiarazione sia inesatta o reticente, resa con dolo o colpa grave e sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore.


Pertanto, in tema di polizza sulla vita, va dichiarato invalido il contratto se il contraente omette di comunicare alla compagnia di aver avuto un tumore, con successive operazioni chirurgiche, anche se ciò è avvenuto anni prima e al momento non presenta problematiche in atto o postumi della malattia avuta.

L'assicuratore può limitarsi a sottoporre al contraente un questionario anamnestico chiedendo di elencare genericamente gli stati morbosi in atto, non essendo tenuto a indicargli tutte le malattie influenti sul rischio.


Lo ha stabilito il Tribunale di Treviso con sentenza 2702/2015 (qui sotto allegata), depositata il 4 dicembre 2015 (giudice Paolo Nasini), che ha rigettato la domanda di un uomo volta a ottenere l'indennizzo correlato ad una polizza vita stipulata dalla moglie, poi deceduta.


Tuttavia, la compagnia contesta tale richiesta, evidenziando che la donna avrebbe, in modo gravamene colposo, omesso di dar conto in sede di stipula del contratto di aver sofferto appena quattro anni prima di un tumore maligno (adenocarcinoma ovarico) per il quale aveva dovuto sottoporsi ad alcuni interventi, dando invece conto di non essere mai stata sottoposta a ricoveri ospedalieri o interventi chirurgici.

In particolare, l'assicurazione enfatizza che le cause del decesso erano riconducibili a metastasi che traevano origine proprio in tale malattia.


Motivazioni che convincono il giudice ad annullare polizza stante il disposto dell'art. 1892 c.c., secondo cui "Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave".


Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, l'assicuratore che, prima della stipula di un'assicurazione sulla vita, sottopone al contraente un questionario anamnestico per la valutazione del rischio, non ha alcun onere di indicare analiticamente tutti gli stati morbosi che ritiene influenti sul rischio, ma è sufficiente che ponga all'assicurato la generica richiesta di dichiarare ogni stato morboso in atto al momento della stipula o ne raggruppi la specie per tipologie, né tale formulazione del questionario può essere interpretata come disinteresse dell'assicuratore alla conoscenza di malattie non espressamente indicate.

Ricade dunque nella reticenza il comportamento dell'assicurato che sottace l'esistenza di una patologia preesistete anche se non singolarmente indicata nel questionario anamnestico.


Nel caso di specie, la contraente ha espressamente indicato "NO" alle voci "Malattie di una certa gravità" e "Ricoveri ospedalieri o interventi chirurgici o esami diagnostici" ed accettato la disposizione secondo cui "L'assicurando conferma che le dichiarazioni rese sono veritiere ed esatte e che non ha taciuto, omesso o alterato alcuna circostanza, consapevole che in caso contrario il contratto non sarà valido".


Non risulta, per contro, alcun elemento di prova documentale che dimostri una specifica comunicazione della contraente all'assicuratrice al momento della stipula o precedentemente volta a informare quest'ultima della circostanza relativa alla pregressa malattia della quale era stata affetta e che l'aveva costretta a più di un intervento chirurgico, mentre l'informativa espressamente richiedeva di indicare malattie di una certa gravità (non specificando se attuali o pregresse) e ricoveri ospedalieri o interventi chirurgici o esami diagnostici.


La Cassazione, come rammentano i giudici di Treviso, ritiene che, quanto al dolo, non è necessario che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente; invece, per quanto riguarda la colpa grave, occorre che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza presupponente la coscienza dell'inesattezza della dichiarazione o della reticenza e la consapevolezza dell'importanza dell'informazione inesatta o mancata rispetto alla conclusione del contratto e alle sue condizioni


A nulla rileva che l'assicurata non presentasse problematiche tumorali in atto o comunque postumi della malattia al momento della stipula del contratto in oggetto e, poiché la stessa compagnia aveva precisato che in caso di omissione o reticenza o dichiarazioni non veritiere il contratto non sarebbe stato valido, il giudice rigetta la domanda attorea e annulla il contratto stipulato. 


Tribunale di Treviso, sent. 2702/15

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: