di Lucia Izzo - Il contenuto del processo verbale di contestazione (pvc), ossia il documento consegnato a seguito di verifica fiscale presso la sede del contribuente che indica eventuali violazioni rilevate, è inefficace nei confronti di altri soggetti diversi da quello sottoposto a verifica.
Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli nella sentenza n. 6904/2015 (qui sotto allegata), depositata il 25 febbraio 2016, che ha accolto il ricorso di una s.r.l., difesa dall'avvocato Raimondo D'Antonio.
La ricorrente impugna l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate le ha intimato il recupero IVA per l'anno d'imposta 2010, accertamento che trae origine dalla verifica effettuata presso altra società, con cui l'attrice ha avuto rapporti commerciali.
In tale sede, venivano riscontrate irregolarità che inducevano gli accertatori alla conclusione che questa seconda s.r.l. svolgesse attività fittizia al solo fine di emettere fatturazioni per operazioni inesistenti.
La ricorrente eccepisce l'inefficacia nei suoi confronti del pvc elevato a carico di altri soggetti, quand'anche aventi rapporti commerciali per l'acquisto di merce, nonché l'assenza in tale atto di rilievi a sé riferibili idonei a giustificare l'accertamento impugnato.
La Commissione Tributaria partenopea evidenzia che, quanto all'utilizzabilità del pvc redatto a carico di altro soggetto, è necessario fare riferimento congiunto all'art. 52 del DPR 633/72 e all'art. 7 della L. 212/2000: non vi è dubbio, prosegue la CTP, "che la prima norma richiamata garantisce il diritto del contribuente di conoscere ed avere copia (...), mentre la seconda, confermando il contenuto della prima, garantisce al contribuente il diritto di poter esplicitare osservazioni in merito al contenuto del pvc entro un termine di sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni, pena l'inefficacia del pvc ai fini dell'emissione dell'avviso di accertamento".
Pertanto, laddove venga elevato a carico di un soggetto il processo verbale di contestazione, a prescindere dalle dichiarazioni e dai rilievi in esso contenuti, le garanzie predisposte dalla legge possono essere accordate soltanto al destinatario sottoposto alla verifica e non ad altri in quel momento estranei e assenti.
Ne deriva l'inefficacia del relativo contenuto verso soggetti diversi da quello sottoposto a verifica, ma, conclude la corte, dal contenuto del pvc impugnato nemmeno si evincono rilievi a carico del ricorrente idonei a giustificare l'accertamento.
L'Amministrazione è condannata al pagamento delle spese.
CTP Napoli, sent. 6904/2015