Tra di esse rientrano quelle inerenti l'istanza di sospensione cautelare dell'atto impugnato.
Con riferimento a tale istituto, in particolare, oggi si prevede che la sospensione può essere disposta con decreto motivato, ovverosia anche con un provvedimento diverso da quello con il quale il giudice fissa l'udienza di trattazione.
Il dispositivo dell'ordinanza di sospensione va poi comunicato immediatamente alle parti in udienza.
Ma l'innovazione più rilevante riguarda il fatto che il giudice è oggi chiamato a provvedere sulle spese di lite anche nell'ordinanza con la quale definisce la fase cautelare del giudizio.
Il che vuol dire che anche questa fase ha dei precisi costi, che si aggiungono a quelli strettamente inerenti il processo di merito.
Peraltro, la pronuncia in ordine alle spese produce effetti anche dopo l'adozione del provvedimento giurisdizionale con il quale è definito il merito, pur potendo il giudice disporre in tale provvedimento in maniera diversa in ordine alle spese di lite della fase cautelare.
L'idea è quella (già praticata nel processo amministrativo) volta a combattere l'abuso delle richieste di tutela cautelare.
Si tratta, tuttavia, di costi per i quali non è stata stabilita una procedura di calcolo ben precisa, con la conseguenza che la valutazione viene completamente lasciata alla discrezionalità del giudice, il quale vi provvederà tenendo conto delle peculiarità del caso concreto.