di Lucia Izzo - È deducibile dal reddito di lavoro il contributo che il notaio ha versato alla Cassa nazionale.
Lo ha stabilito la CTR di Potenza, prima sezione, nella sentenza n. 6/2016, sull'impugnazione promossa dal Fisco nei confronti di un provvedimento della competente CTP territoriale che aveva accolto l'istanza di un notaio contro un accertamento a fini Irap.
L'Agenzia sostiene che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente interpretato l'art. 54, comma 1, del Tuir (Dpr. n. 917/86) e dinnanzi al giudice d'appello chiede che venga chiarita la natura del contributo repertoriale: va considerato un componente negativo deducibile dal reddito professionale (ex art. 54 Tuir) oppure un onere deducibile (ex art. 10 Tuir)?
La Commissione Tributaria evidenzia che per la giurisprudenza prevalente tale contributo, versato dai notai alla Cassa Nazionale, va collocato tra quelli deducibili in sede di determinazione del reddito professionale ai sensi del Dpr. n. 597/73 (art. 50, comma 1, ora art. 54 comma 1): ciò consente, per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, la deduzione delle spese inerenti l'esercizio dell'arte o professione e, in tale contesto, vengono comprese non solo quelle necessarie per la produzione del reddito, ma anche quelle che sono un'immediata derivazione del reddito prodotto.
Non è a caicco del cliente, ma sul professionista che si pone tale onere, per cui "esso va corrisposto comunque e solo dal notaio, indipendentemente dall'effettiva riscossione del corrispettivo della prestazione nei confronti del cliente, ovvero della gratuità della prestazione".
Pertanto, secondo i principi richiamati, tali contributi devono essere considerati deducibili dal reddito di lavoro autonomo, per il solo richiamo operato dall'art. 54 al principio dell'inerenza.
Bocciato l'appello del fisco.