di Lucia Izzo - La domanda di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato del richiedente è valida anche se la certificazione consolare attestante la mancata produzione di reddito si riferisce all'anno precedente rispetto a quello in cui l'istanza viene presentata. Il giudice, infatti, ha poteri integrativi che gli consentono di richiedere alla parte istante di produrre i documenti mancanti.
Lo ha disposto la Corte di Cassazione, IV sezione penale, nella sentenza n. 10730/2016 (qui sotto allegata).
Il provvedimento origina dalla vicenda in un indagato straniero, la cui richiesta di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato veniva respinta dai giudici di merito (in prima battuta e in sede di opposizione al decreto di rigetto) poiché non risultava allegata al fascicolo processuale l'attestazione dell'autorità consolare circa la mancata produzione di reddito da parte del ricorrente.
La difesa dell'indagato evidenzia in sede di legittimità che dinnanzi al giudice competente è stata prodotta, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la certificazione del Consolato della Nigeria che attestava la mancata percezione di redditi nel paese di provenienza nell'anno antecedente a quello di riferimento.
Pertanto, sarebbe stato onere della cancelleria, ai sensi dell'art. 590 c.p.p. trasmettere al giudice dell'impugnazione gli atti del procedimento e, in difetto di questa, sarebbe stato onere del giudice della opposizione disporne la acquisizione.
La Cassazione, nel disporre l'accoglimento dell'istanza, rileva che, in ossequio alla disciplina del procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato, anche in ipotesi di documentazione mancante o insufficiente, è consentita l'allegazione in un momento successivo (con riferimento alla certificazione consolare vedi art.94 terzo comma DPR 115/2002); inoltre, si esclude che possa essere revocata l'eventuale ammissione già disposta in caso di allegazione assolutamente tardiva.
Si tratta di un favor che risulta, tra l'altro, riconosciuto dallo stesso giudice dell'opposizione che, da un lato, riporta giurisprudenza di Cassazione che "gli attribuisce il potere, stante l'effetto evidentemente devolutivo della opposizione al decreto di rigetto della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di esaminare compiutamente l'istanza di ammissione e verificare la ricorrenza dei presupposti negati dal primo giudice anche in presenza di omissione di specifica indagine da parte di questi e dall'altro si limita a rigettare la istanza in quanto non risultava inserita nel fascicolo processuale la 'certificazione consolare', che il primo giudice non aveva ritenuto adeguata ai fini dell'ammissione al beneficio".
Il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto, invece, acquisirne il contenuto, unitamente agli atti della prima fase, ovvero, in ragione dei poteri integrativi riconosciutigli dalla legge, richiederne la produzione alla parte istante.
Si impone pertanto l'annullamento del provvedimento e la rimessione degli atti ad altro giudice del Tribunale per nuova valutazione sul punto.
Casss., IV sez. penale, sent. 10730/2016