Il caso
La Corte di Appello di Milano revocava la sentenza con la quale il Tribunale aveva dichiarato il fallimento di una SRL su istanza del pubblico ministero e del concessionario della riscossione, perché il Tribunale non aveva accertato l'effettivo svolgimento dell'attività nello stato estero dove era stata trasferita la sede legale: nel caso di specie era stato eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale perché la sede della società era stata trasferita in Svizzera e si rendeva applicabile l'art. 9, comma 5, della legge fallimentare.
Contro la sentenza di appello proponeva ricorso per Cassazione il curatore.
La decisione
Le Sezioni Unite Civili della Cassazione, con la sentenza n. 3059/2016, hanno rigettato il ricorso del curatore, richiamando la precedente sentenza delle Sezioni Unite n. 3368/2006 e l'art. 25, comma 1, Legge n. 218/1995. Malgrado il curatore del fallimento abbia insistito nell'evidenziare che il trasferimento all'estero fosse fittizio, la Corte di Appello ha ritenuto che gli elementi a sostegno del trasferimento dell'attività fossero effettivi.
La Cassazione precisa che è il giudice dello Stato in cui è stata costituita la società a stabilire quale sia la sua sede effettiva; se risulta che il trasferimento all'estero sia solo formale, il giudice italiano è sempre competente per ricevere l'istanza di fallimento.
Disposizioni rilevanti
REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 267
Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa
Vigente al: 12-3-2016
Art. 9 - Competenza
Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.
Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.
L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.
Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.
Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7.
LEGGE 31 maggio 1995, n. 218
Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
Vigente al: 12-3-2016
Art. 25 - Società ed altri enti
1. Le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti.
2. In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice dell'ente:
a) la natura giuridica;
b) la denominazione o ragione sociale;
c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione;
d) la capacità;
e) la formazione, i poteri e le modalità di funzionamento degli organi;
f) la rappresentanza dell'ente;
g) le modalità di acquisto e di perdita della qualità di associato o socio nonché i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualità;
h) la responsabilità per le obbligazioni dell'ente;
i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto costitutivo.
3. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati.