di Marina Crisafi - Le pubblicazioni avranno più valore ai fini della formazione continua per gli avvocati. A comunicarlo è il Consiglio Nazionale Forense con l'ultima newsletter istituzionale (la n. 293 del 15 marzo 2016), informando dei nuovi ritocchi apportati al regolamento n. 6/2014 sulla formazione continua (qui sotto allegato).
Dopo la sostanziale revisione del luglio scorso, la cui principale novità è stata la previsione dell'obbligo della formazione continua per ogni avvocato a prescindere dall'esercizio della professione per il solo fatto dell'iscrizione all'albo (leggi: "Avvocati: formazione continua a prescindere dall'esercizio della professione. Ecco tutte le novità del regolamento del Cnf"), il Consiglio è intervenuto nuovamente sul regolamento a fini di semplificazione.
A cambiare con comma aggiunto tramite delibera immediatamente esecutiva del 19 febbraio scorso è la norma che disciplina il valore complessivo da conferire, ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, ai saggi, alle monografie e alle pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche online, degli avvocati.
In particolare, non sono più previsti riferimenti a criteri numerici ma il singolo lavoro sarà valutato sulla base: della natura giuridica della rivista, anche sotto il profilo dei destinatari; della qualità e dell'approccio giuridico del tema trattato; del livello di approfondimento del tema trattato, anche sotto i profili dottrinali e giurisprudenziali.
Rimane sempre il limite del massimo dei 12 crediti annui (sui 60 crediti complessivi da maturare nel triennio) e la valutazione sarà effettuata al termine di ogni anno formativo.
Il testo aggiornato del Regolamento sulla formazione continua degli avvocati• Foto: 123rf.com