Per la Cassazione è improcedibile la domanda di risarcimento non sufficientemente dettagliata

di Valeria Zeppilli - Il danneggiato da un sinistro stradale, prima di proporre un'azione nei confronti della propria assicurazione avvalendosi del sistema dell'indennizzo diretto, non deve dimenticare di presentare una preventiva richiesta di risarcimento di cui all'articolo 148 del codice delle assicurazioni, conforme al dettato normativo.

Con la sentenza numero 4754/2016 depositata l'undici marzo (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha infatti confermato l'improcedibilità della domanda proposta dalla ricorrente, con azione diretta, nei confronti della propria Compagnia di assicurazione, in quanto la richiesta di risarcimento era incompleta.

Per la Cassazione, infatti, il primo onere del danneggiato nel sistema di cui all'articolo 149 del codice delle assicurazioni è quello di richiedere al proprio assicuratore il risarcimento del danno attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento, allegando la denuncia di sinistro ex articolo 143 del medesimo codice o una descrizione dettagliata delle modalità con le quali lo stesso si è verificato.

Dalla ricezione della richiesta, la palla passa alla Compagnia che, entro termini ben precisi, deve formulare l'offerta di risarcimento al danneggiato o, nell'ipotesi in cui la richiesta sia incompleta, chiedere le necessarie integrazioni.

Dal momento in cui queste sono ricevute, inizia nuovamente a decorrere lo spatium deliberandi per la formulazione dell'offerta.

Ed ecco quanto nel caso di specie si era verificato: dinanzi all'incompletezza della richiesta del danneggiato, la Compagnia in seguito convenuta in giudizio aveva richiesto l'invio di prove e altre informazioni necessarie a valutare le circostanze del sinistro. Ma al danneggiato non era importato, tanto da decidere di agire in giudizio.

La Corte ha a tal proposito ricordato che la normativa prevista dal codice delle assicurazioni, e utilizzata nel caso di specie per sancire l'improcedibilità della domanda, non lede in alcun modo il diritto di difesa.

La stessa Corte costituzionale, pronunciatasi sul dubbio con la sentenza numero 111 del 2012, ha del resto chiarito che l'onere della richiesta risarcitoria ex art. 145 del codice delle assicurazioni di conformarsi ai contenuti di cui all'articolo 148 non lede la tutela del danneggiato.

La ratio del meccanismo, anzi, è quella di rafforzare le possibilità di difesa di tale soggetto, dato che l'assicuratore, in ragione della specificità del contenuto dell'istanza risarcitoria, non può agevolmente disattenderla.

Il ricorrente, però, non deve disperare: l'improponibilità della domanda per vizi di contenuto esaurisce i suoi effetti sul piano processuale e non preclude la possibilità di reiterare la domanda nel rispetto delle condizioni necessarie, mediante autonoma vocatio in ius.

Corte di cassazione testo sentenza numero 4754/2016
Valeria Zeppilli

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